Art. 99 
 
                       Pubblicita' degli orari 
 
  1. Gli esercizi  di  commercio  al  dettaglio  in  sede  fissa,  di
somministrazione di alimenti e bevande  e  di  vendita  della  stampa
quotidiana e periodica, rendono noto al pubblico l'orario di apertura
e  di  chiusura  e  l'eventuale  giornata   di   riposo   settimanale
effettuati, mediante cartelli ben visibili o altri  mezzi  idonei  di
informazione. 
  2. Gli impianti di distribuzione  di  carburanti  rendono  noto  al
pubblico  l'orario  di  servizio  e  quello  in  cui   e'   garantita
l'assistenza  al  rifornimento  mediante  un  apposito  cartello  ben
visibile dalla strada.