Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Per l'esercizio 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge, la regione fa  fronte  mediante  l'istituzione  nella
parte spesa del bilancio regionale di apposito capitolo,  nell'ambito
di missioni e programmi specifici, la cui copertura e' assicurata dai
fondi a  tale  scopo  specifico  accantonati  nell'ambito  del  fondo
speciale, di cui alla missione 20 fondi e accantonamenti -  programma
3 altri fondi - voce n.  3  del  bilancio  di  previsione  2018-2020.
Nell'ambito di tali risorse la  giunta  regionale  e'  autorizzata  a
provvedere, con proprio atto, alle  variazioni  di  bilancio  che  si
rendessero necessarie  per  la  modifica  dei  capitoli  esistenti  o
l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli. 
  2. Per gli esercizi successivi al  2018,  la  regione  provvede  al
finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito
delle autorizzazioni di spesa annualmente  disposte  dalla  legge  di
approvazione del bilancio ai sensi di quanto  previsto  dall'art.  38
del decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli  schemi  di
bilancio delle regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).