Art. 4 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. L'assemblea legislativa esercita  il  controllo  sull'attuazione
della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la
giunta presenta, con cadenza biennale,  alla  competente  commissione
assembleare una relazione  che  fornisca  informazioni  sui  seguenti
aspetti: 
  a) numero, proponenti, tipologia  e  caratteristiche  dei  progetti
presentati e ammessi a finanziamento  ed  importo  dei  finanziamenti
rispettivamente concessi; 
  b) aree territoriali interessate; 
  c) stato di attuazione dei progetti; 
  d) valutazione dell'impatto  dei  progetti  sulla  riqualificazione
dell'area oggetto di intervento. 
  2. Le competenti strutture di assemblea e giunta si raccordano  per
la migliore valutazione della presente legge. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna. 
    Bologna, 20 dicembre 2018 
 
                              BONACCINI 
 
  (Omissis).