Art. 4 Clausola valutativa 1. L'assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la giunta presenta, con cadenza biennale, alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti: a) numero, proponenti, tipologia e caratteristiche dei progetti presentati e ammessi a finanziamento ed importo dei finanziamenti rispettivamente concessi; b) aree territoriali interessate; c) stato di attuazione dei progetti; d) valutazione dell'impatto dei progetti sulla riqualificazione dell'area oggetto di intervento. 2. Le competenti strutture di assemblea e giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 20 dicembre 2018 BONACCINI (Omissis).