(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  Emilia-Romagna  -
             Parte Prima - n. 404 del 20 dicembre 2018) 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
                               Art. 1 
 
                      Sostituzione dell'art. 3 
                della legge regionale n. 43 del 2001 
 
  1. L'art. 3 della legge regionale 26 novembre 2001,  n.  43  (Testo
unico in materia di organizzazione e  di  rapporti  di  lavoro  nella
Regione Emilia-Romagna) e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 (Struttura organizzativa). - 1. La struttura  organizzativa
della regione e' articolata,  nei  limiti  della  dotazione  organica
dirigenziale e non dirigenziale vigente, in: 
  a) direzioni generali e agenzie regionali; 
  b) altre strutture e posizioni di livello dirigenziale e di livello
non dirigenziale. 
  2. La giunta e l'ufficio di presidenza dell'assemblea  legislativa,
per i rispettivi ambiti di competenza, nei limiti di cui al comma  1,
determinano: 
  a) gli indirizzi  in  materia  di  organizzazione  e  gestione  del
personale; 
  b) l'istituzione delle direzioni generali, la loro denominazione  e
la loro competenza; 
  c) l'istituzione delle agenzie senza personalita'  giuridica  e  le
ulteriori funzioni relative alle  agenzie  individuate  nell'art.  43
della legge regionale 24  marzo  2004,  n.  6  (Riforma  del  sistema
amministrativo  regionale  e  locale.  Unione  europea  e   relazioni
internazionali.   Innovazione   e   semplificazione.   Rapporti   con
l'universita'); 
  d)  l'articolazione   delle   direzioni   generali   in   strutture
organizzative  di  livello   dirigenziale,   la   loro   istituzione,
denominazione e competenza; 
  e) il limite numerico delle direzioni generali e delle posizioni di
livello dirigenziale, nel rispetto dei principi di contenimento della
spesa pubblica. 
  3. I dirigenti preposti alle direzioni generali,  ciascuno  per  la
rispettiva struttura, e nel rispetto degli  indirizzi  fissati  dagli
organi di cui al comma 2,  possono  istituire  posizioni  di  livello
dirigenziale e non dirigenziale e individuarne la denominazione e  la
competenza. 
  4. Gli  incarichi  di  direttore  generale  e  di  direttore  degli
istituti e delle agenzie regionali di cui all'art.  1,  comma  3-bis,
lettera b), e delle agenzie di  cui  al  comma  2,  lettera  c),  del
presente articolo sono conferiti a valere sui posti  della  dotazione
organica dirigenziale della regione.».