(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 404 del 20 dicembre 2018) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 43 del 2001 1. L'art. 3 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Struttura organizzativa). - 1. La struttura organizzativa della regione e' articolata, nei limiti della dotazione organica dirigenziale e non dirigenziale vigente, in: a) direzioni generali e agenzie regionali; b) altre strutture e posizioni di livello dirigenziale e di livello non dirigenziale. 2. La giunta e l'ufficio di presidenza dell'assemblea legislativa, per i rispettivi ambiti di competenza, nei limiti di cui al comma 1, determinano: a) gli indirizzi in materia di organizzazione e gestione del personale; b) l'istituzione delle direzioni generali, la loro denominazione e la loro competenza; c) l'istituzione delle agenzie senza personalita' giuridica e le ulteriori funzioni relative alle agenzie individuate nell'art. 43 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'universita'); d) l'articolazione delle direzioni generali in strutture organizzative di livello dirigenziale, la loro istituzione, denominazione e competenza; e) il limite numerico delle direzioni generali e delle posizioni di livello dirigenziale, nel rispetto dei principi di contenimento della spesa pubblica. 3. I dirigenti preposti alle direzioni generali, ciascuno per la rispettiva struttura, e nel rispetto degli indirizzi fissati dagli organi di cui al comma 2, possono istituire posizioni di livello dirigenziale e non dirigenziale e individuarne la denominazione e la competenza. 4. Gli incarichi di direttore generale e di direttore degli istituti e delle agenzie regionali di cui all'art. 1, comma 3-bis, lettera b), e delle agenzie di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo sono conferiti a valere sui posti della dotazione organica dirigenziale della regione.».