Art. 10 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. L'adeguamento al limite di cui all'art. 18, comma 1, della legge
regionale n. 43 del 2001 si applica per i posti dirigenziali  di  cui
all'art. 3, comma  4,  della  legge  regionale  n.  43  del  2001,  a
decorrere dalla cessazione della totalita' dei contratti dirigenziali
a tempo determinato in essere alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge. Restano comunque salvi i contratti in essere. Al fine
del progressivo adeguamento  a  detto  limite,  nelle  more  del  suo
raggiungimento, non possono essere conferiti altri incarichi ai sensi
del citato art. 18 rispetto a quelli in essere e a quelli per i quali
siano gia' state bandite,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, le relative procedure selettive, ad eccezione che per
la copertura dei suindicati posti di direttore generale  e  direttore
di agenzia regionale. 
  2.  A  decorrere  dall'anno  2018,  la  quota  di  retribuzione  di
posizione e di risultato dei dirigenti di cui all'art.  3,  comma  4,
della legge regionale n. 43 del 2001 viene imputata al «Fondo per  la
retribuzione di posizione e risultato» e ne incrementa  l'importo,  a
parita' di spesa complessiva rispetto al  limite,  relativo  all'anno
2016, di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25  maggio
2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,
lettere b), c) d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c),  e),  f),  g),
h), l), m), n), o), q), r), s) e z) della legge  7  agosto  2015,  n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche),
con conseguente  riduzione  dei  precedenti  diversi  stanziamenti  a
valere sul bilancio dell'ente,  al  fine  di  garantire  l'invarianza
della spesa. 
  3. Nel limite di cui all'art. 23, comma 2 del  decreto  legislativo
n. 75 del 2017 sono ricomprese le quote di retribuzione di  posizione
e di risultato di tutti i contratti dirigenziali a tempo determinato,
comunque sulla base della dotazione organica attualmente coperta.