Art. 10 Disposizioni transitorie 1. L'adeguamento al limite di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 43 del 2001 si applica per i posti dirigenziali di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 43 del 2001, a decorrere dalla cessazione della totalita' dei contratti dirigenziali a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque salvi i contratti in essere. Al fine del progressivo adeguamento a detto limite, nelle more del suo raggiungimento, non possono essere conferiti altri incarichi ai sensi del citato art. 18 rispetto a quelli in essere e a quelli per i quali siano gia' state bandite, alla data di entrata in vigore della presente legge, le relative procedure selettive, ad eccezione che per la copertura dei suindicati posti di direttore generale e direttore di agenzia regionale. 2. A decorrere dall'anno 2018, la quota di retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 43 del 2001 viene imputata al «Fondo per la retribuzione di posizione e risultato» e ne incrementa l'importo, a parita' di spesa complessiva rispetto al limite, relativo all'anno 2016, di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c) d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), con conseguente riduzione dei precedenti diversi stanziamenti a valere sul bilancio dell'ente, al fine di garantire l'invarianza della spesa. 3. Nel limite di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017 sono ricomprese le quote di retribuzione di posizione e di risultato di tutti i contratti dirigenziali a tempo determinato, comunque sulla base della dotazione organica attualmente coperta.