Art. 11 
 
                 Ulteriori disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni di cui all'art. 9, comma 6, lettera b), e  comma
12-bis della legge regionale n. 43  del  2001,  come  rispettivamente
modificati e sostituiti dall'art. 2  della  presente  legge,  non  si
applicano ai contratti di lavoro subordinato a tempo  determinato  di
cui all'art. 63 dello statuto  della  Regione  Emilia-Romagna  (legge
regionale 31 marzo 2005, n. 13) e alle assegnazioni di  personale  di
ruolo in essere alla data di entrata in vigore della presente  legge,
ai quali continuano ad applicarsi le norme previgenti. 
  2. Le  disposizioni  di  cui  all'art.  49,  comma  4  della  legge
regionale n. 43 del 2001, nel testo previgente all'entrata in  vigore
della presente legge, continuano ad applicarsi  fino  alla  data  del
rinnovo degli organismi indipendenti di  valutazione  attualmente  in
carica.