Art. 12 Abrogazioni 1. La legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30 (Disciplina del rapporto di impiego regionale in applicazione dell'accordo sindacale di comparto 1985/1987, riguardante il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti) e' abrogata. 2. Le seguenti disposizioni della legge regionale n. 43 del 2001 sono abrogate: a) il comma 5 dell'art. 12; b) il comma 2 dell'art. 41; c) il comma 3-bis dell'art. 43; d) i commi 2 e 3 dell'art. 44. 3. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 43 del 2001 le parole «e di ogni singolo atto di incarico» sono soppresse. 4. I commi 10-bis e 10-ter dell'art. 43 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'universita') sono abrogati. 5. Il primo periodo del comma 5 dell'art. 21 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile) e' soppresso. 6. Il primo periodo del comma 8 dell'art. 20-ter della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione) e' soppresso. 7. All'art. 20 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea) il secondo periodo del comma 7 e il comma 8 sono soppressi. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 20 dicembre 2018 BONACCINI (Omissis).