Art. 2 
 
      Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 43 del 2001 
 
  1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n.
43 del 2001, le parole «3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «3,  4
e 5». 
  2. Il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 43 del  2001  e'
sostituito dal seguente: 
  «4. Qualora le richieste di cui al comma 3 riguardino  persone  non
appartenenti  agli   organici   regionali   o   di   altra   pubblica
amministrazione, per tutte le strutture speciali della giunta  e  per
quelle  dell'assemblea  legislativa,  la  regione  provvede  con   il
conferimento  di  incarichi  a  tempo  determinato  a   norma   dello
statuto.». 
  3. Il comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 43 del  2001  e'
sostituito dal seguente: 
  «5. I gruppi assembleari e gli  organi  monocratici  dell'assemblea
legislativa,  per  acquisire  ulteriore  personale  per  le   proprie
segreterie rispetto a quello dei commi 3 e 4, chiedono  all'assemblea
legislativa l'attivazione di contratti di  collaborazione,  incarichi
professionali o tirocini.». 
  4. Dopo il comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 43 del 2001
e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Gli incarichi conferiti ai  sensi  dei  commi  4  e  5  non
rientrano  negli  incarichi  di  cui  all'art.   5,   comma   5   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'    economica)
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.». 
  5. La lettera b) del comma 6 dell'art. 9 della legge  regionale  n.
43 del 2001 e' sostituita dalla seguente: 
    «b)  eventuale  maggior  costo,   a   seguito   di   attribuzione
dell'emolumento di cui al comma 10  al  personale  appartenente  agli
organici regionali in assegnazione;». 
  6. Al comma 10 dell'art. 9 della legge regionale  n.  43  del  2001
sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) dopo le parole «sono sostituite da  un  unico  emolumento»  sono
aggiunte  le  seguenti:   «,   parametrato   anche   alle   attivita'
effettivamente assegnate»; 
  b) le parole «nonche'  della  differenza  tra  la  retribuzione  di
categoria e posizione  economica  di  inquadramento  e  quella  della
posizione economica iniziale del profilo professionale corrispondente
alla funzione superiore eventualmente assegnata al collaboratore,  su
richiesta del titolare dell'organo interessato» sono soppresse. 
  7. Al comma 11 dell'art. 9 della legge regionale  n.  43  del  2001
dopo le parole «le disposizioni relative» sono inserite le  seguenti:
«al possesso del titolo di studio,». 
  8. Il comma 12-bis dell'art. 9 della legge regionale n. 43 del 2001
e' sostituito dal seguente: 
  «12-bis.  Il  personale  reclutato  mediante  contratto  di  lavoro
subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 63 dello statuto,
ai fini dell'inquadramento, nonche' il personale di  ruolo  assegnato
alle strutture di cui al presente articolo,  ai  fini  dell'incarico,
deve essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
  a) per l'accesso alla categoria B, profilo di  posizione  economica
iniziale   B3:   scuola   dell'obbligo   ed    eventuale    requisito
professionale; 
  b) per l'accesso alla categoria C: diploma di maturita'; 
  c) per l'accesso alla categoria D: diploma universitario  di  primo
livello o laurea di primo livello o laurea  specialistica;  eventuale
abilitazione professionale.».