Art. 3 
 
                        Modifiche all'art. 28 
                della legge regionale n. 43 del 2001 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 28 della legge regionale n. 43 del 2001  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. Nel caso di cui alla  lettera  d)  il  rapporto  di  lavoro  si
estingue  con  atto  espresso  e  motivato  del  direttore   generale
competente in materia di personale, secondo le procedure e i  criteri
stabiliti dalla contrattazione collettiva.».