Art. 3 Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 43 del 2001 1. Il comma 2 dell'art. 28 della legge regionale n. 43 del 2001 e' sostituito dal seguente: «2. Nel caso di cui alla lettera d) il rapporto di lavoro si estingue con atto espresso e motivato del direttore generale competente in materia di personale, secondo le procedure e i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.».