Art. 4 
 
                        Modifiche all'art. 34 
                della legge regionale n. 43 del 2001 
 
  1. Il  secondo  periodo  del  comma  2  dell'art.  34  della  legge
regionale n. 43 del 2001  e'  sostituito  dal  seguente:  «La  giunta
regionale  e  l'ufficio  di  presidenza  dell'assemblea   legislativa
possono prevedere la possibilita' di delega a funzionari titolari  di
posizione organizzativa, secondo quanto previsto dall'art. 37,  comma
5.».