Art. 4 Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 43 del 2001 1. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 34 della legge regionale n. 43 del 2001 e' sostituito dal seguente: «La giunta regionale e l'ufficio di presidenza dell'assemblea legislativa possono prevedere la possibilita' di delega a funzionari titolari di posizione organizzativa, secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 5.».