Art. 5 Modifiche all'art. 37 della legge regionale n. 43 del 2001 1. Il comma 5 dell'art. 37 della legge regionale n. 43 del 2001 e' sostituito dal seguente: «5. Le funzioni dirigenziali possono essere delegate ai titolari di posizione organizzativa. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza dell'assemblea legislativa individuano le funzioni dirigenziali delegatili e i relativi atti di competenza dirigenziale adottatili dai titolari di posizione organizzativa, definendo i criteri e i limiti, anche economico-finanziari, di conferimento delle deleghe.».