Art. 5 
 
                        Modifiche all'art. 37 
                della legge regionale n. 43 del 2001 
 
  1. Il comma 5 dell'art. 37 della legge regionale n. 43 del 2001  e'
sostituito dal seguente: 
  «5. Le funzioni dirigenziali possono essere delegate ai titolari di
posizione  organizzativa.  La  giunta  regionale   e   l'ufficio   di
presidenza  dell'assemblea  legislativa   individuano   le   funzioni
dirigenziali delegatili e i relativi atti di competenza  dirigenziale
adottatili dai  titolari  di  posizione  organizzativa,  definendo  i
criteri e i limiti, anche economico-finanziari, di conferimento delle
deleghe.».