Art. 8 Disposizioni per il personale dell'Agenzia regionale per il lavoro 1. Qualora venga modificato l'assetto giuridico e organizzativo dell'Agenzia regionale per il lavoro pregiudicando sostanzialmente la continuita' occupazionale del personale interno, nonche' l'appartenenza al novero degli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il personale dipendente dall'agenzia viene trasferito alla regione, conservando la posizione giuridica ed economica in godimento.