Art. 8 
 
                    Disposizioni per il personale 
                dell'Agenzia regionale per il lavoro 
 
  1. Qualora venga modificato  l'assetto  giuridico  e  organizzativo
dell'Agenzia regionale per il lavoro pregiudicando sostanzialmente la
continuita'   occupazionale   del    personale    interno,    nonche'
l'appartenenza al novero degli enti pubblici di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  (Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche), il personale  dipendente  dall'agenzia  viene  trasferito
alla regione, conservando la  posizione  giuridica  ed  economica  in
godimento.