Art. 9 
 
              Attivita' sociali, culturali, ricreative 
 
  1. Le attivita' culturali,  ricreative  ed  assistenziali  promosse
dalla Regione  Emilia-Romagna  a  favore  dei  suoi  dipendenti  sono
gestite da organismi formati  da  rappresentanti  dei  dipendenti  in
conformita' a quanto previsto dall'art.  11  della  legge  20  maggio
1970, n. 300 (Norme  sulla  tutela  della  liberta'  e  dignita'  dei
lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita'  sindacale  nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento). La regione puo' concedere
a tali organismi, previa convenzione, l'uso di spazi  e  attrezzature
regionali.