Art. 9 Attivita' sociali, culturali, ricreative 1. Le attivita' culturali, ricreative ed assistenziali promosse dalla Regione Emilia-Romagna a favore dei suoi dipendenti sono gestite da organismi formati da rappresentanti dei dipendenti in conformita' a quanto previsto dall'art. 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento). La regione puo' concedere a tali organismi, previa convenzione, l'uso di spazi e attrezzature regionali.