Art. 10 Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti). 1. Le lettere b quater) e b quinquies) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate. 2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 quinquies 1. sono aggiunte le seguenti: "b bis) la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria consistenti nella ricostruzione, anche parziale o con modalita' di minore rilevanza sotto il profilo costruttivo, di manufatti preesistenti non in muratura regolarmente autorizzati e danneggiati in conseguenza di eventi meteomarini per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza dalla competente autorita', previa comunicazione di inizio lavori asseverata; b ter) la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria consistenti nella sostituzione di manufatti in muratura con strutture di facile rimozione, sempre che tali interventi riguardino manufatti preesistenti regolarmente autorizzati e danneggiati in conseguenza di eventi meteomarini per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza dalla competente autorita', previa comunicazione di inizio lavori asseverata.".