Art. 10 
 
Modifiche alla legge regionale 28  aprile  1999,  n.  13  (Disciplina
  delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli
  arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero,
  demanio marittimo e porti). 
 
  1. Le lettere b quater) e b quinquies) del comma 1 dell'articolo  8
della l.r. 13/1999 e successive modificazioni  e  integrazioni,  sono
abrogate. 
  2. Dopo la lettera b) del comma 1  dell'articolo  11  quinquies  1.
sono aggiunte le seguenti: 
  "b  bis)   la   realizzazione   di   interventi   di   manutenzione
straordinaria consistenti nella ricostruzione, anche parziale  o  con
modalita' di  minore  rilevanza  sotto  il  profilo  costruttivo,  di
manufatti preesistenti non in  muratura  regolarmente  autorizzati  e
danneggiati in conseguenza di eventi  meteomarini  per  i  quali  sia
stato dichiarato lo stato di emergenza  dalla  competente  autorita',
previa comunicazione di inizio lavori asseverata; 
  b ter) la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria
consistenti nella sostituzione di manufatti in muratura con strutture
di facile rimozione, sempre che tali interventi riguardino  manufatti
preesistenti regolarmente autorizzati e danneggiati in conseguenza di
eventi meteomarini per i quali  sia  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza dalla competente autorita', previa comunicazione di  inizio
lavori asseverata.".