Art. 18 Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) 1. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 91 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: "1 ter 1. In caso di opere infrastrutturali esistenti, interferenti con gli alvei ed insufficienti allo smaltimento delle portate di piena di riferimento con adeguato franco idraulico, la Regione ai fini di mitigazione delle condizioni di rischio idraulico e di tutela della pubblica incolumita', in ragione della caratteristiche del corso d'acqua, dei vincoli di urbanizzazione presenti e della dimostrata impossibilita' tecnica di raggiungere il dimensionamento ottimale in tempi brevi, puo' consentirne l'adeguamento parziale, purche' contribuisca al massimo miglioramento possibile delle condizioni di deflusso, nel rispetto dei criteri regionali in materia.". 2. All'articolo 110 bis della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dell'Autorita' di Bacino competente" sono sostituite dalle seguenti: "dei competenti uffici regionali".