Art. 18 
 
Modifiche alla legge regionale 21 giugno  1999,  n.  18  (Adeguamento
  delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali  in
  materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) 
 
  1. Dopo il comma 1  ter  dell'articolo  91  della  l.r.  18/1999  e
successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: 
  "1 ter 1. In caso di opere infrastrutturali esistenti, interferenti
con gli alvei ed insufficienti  allo  smaltimento  delle  portate  di
piena di riferimento con adeguato franco  idraulico,  la  Regione  ai
fini di mitigazione delle condizioni di rischio idraulico e di tutela
della pubblica incolumita',  in  ragione  della  caratteristiche  del
corso  d'acqua,  dei  vincoli  di  urbanizzazione  presenti  e  della
dimostrata impossibilita' tecnica di raggiungere  il  dimensionamento
ottimale in tempi brevi,  puo'  consentirne  l'adeguamento  parziale,
purche'  contribuisca  al  massimo  miglioramento   possibile   delle
condizioni  di  deflusso,  nel  rispetto  dei  criteri  regionali  in
materia.". 
  2.  All'articolo  110  bis  della   l.r.   18/1999   e   successive
modificazioni e integrazioni, le parole:  "dell'Autorita'  di  Bacino
competente" sono sostituite dalle seguenti:  "dei  competenti  uffici
regionali".