Art. 19 Fondo rotativo "Progettualita' Liguria" per piccoli comuni ed enti parco 1. Al fine di favorire l'accesso ai fondi della programmazione europea, statale e regionale e' istituito il Fondo rotativo per lo sviluppo della progettualita' dei piccoli comuni, degli enti parco regionali e dei comuni gestori delle aree protette della Liguria, di seguito denominato "Fondo". 2. La Giunta regionale stabilisce i criteri per l'utilizzo delle risorse del Fondo da destinarsi: a) all'anticipazione delle spese relative ad interventi, azioni e progetti che abbiano ottenuto un finanziamento a valere su fondi regionali, nazionali ed europei, per consentire l'avvio immediato degli investimenti stessi; b) alla copertura delle spese di progettazione finalizzate ad accedere a finanziamenti regionali, statali ed europei. 3. I soggetti beneficiari del Fondo sono: a) comuni con popolazione residente inferiore ai 3.000 abitanti; b) comuni gestori di area protetta ai sensi della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni; c) enti parco regionali della Liguria ai sensi della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni. 4. Il Fondo e' istituito presso FI.L.S.E. S.p.A. con una dotazione iniziale pari ad euro 1.000.000,00. Il Fondo potra' altresi' essere implementato attraverso l'apporto di nuove risorse pubbliche europee, statali o regionali. Il Fondo, avente natura rotativa, e' ricostituito attraverso la restituzione da parte dei beneficiari delle risorse anticipate. 5. All'anticipazione delle risorse del Fondo, concessa senza interessi, e' applicato un onere istruttorio a titolo di contribuzione per il funzionamento del Fondo stesso, determinato e aggiornato con provvedimento della Giunta regionale. 6. La gestione del Fondo e' affidata a FI.L.S.E S.p.A. con provvedimento della Giunta regionale che stabilisce le modalita' attuative del Fondo stesso, le modalita' di gestione da parte di FI.L.S.E. S.p.A., nonche' le modalita' di copertura dei relativi costi. 7. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in euro 7.500,00 per l'anno 2019, sono allocate al Titolo 03 "Entrate extratributarie", Tipologia 500 "Rimborsi ed altre entrate correnti" del bilancio di previsione 2019-2021. 8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 1 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021.