Art. 19 
 
               Fondo rotativo "Progettualita' Liguria" 
                  per piccoli comuni ed enti parco 
 
  1. Al fine di favorire  l'accesso  ai  fondi  della  programmazione
europea, statale e regionale e' istituito il Fondo  rotativo  per  lo
sviluppo della progettualita' dei piccoli comuni,  degli  enti  parco
regionali e dei comuni gestori delle aree protette della Liguria,  di
seguito denominato "Fondo". 
  2. La Giunta regionale stabilisce i criteri  per  l'utilizzo  delle
risorse del Fondo da destinarsi: 
    a) all'anticipazione delle spese relative ad interventi, azioni e
progetti che abbiano ottenuto un  finanziamento  a  valere  su  fondi
regionali, nazionali ed europei,  per  consentire  l'avvio  immediato
degli investimenti stessi; 
    b) alla copertura delle spese  di  progettazione  finalizzate  ad
accedere a finanziamenti regionali, statali ed europei. 
  3. I soggetti beneficiari del Fondo sono: 
    a) comuni con popolazione residente inferiore ai 3.000 abitanti; 
    b) comuni gestori di area protetta ai sensi della legge regionale
22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette)  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    c) enti parco regionali della Liguria ai sensi della l.r. 12/1995
e successive modificazioni e integrazioni. 
  4. Il Fondo e' istituito presso FI.L.S.E. S.p.A. con una  dotazione
iniziale pari ad euro 1.000.000,00. Il Fondo potra'  altresi'  essere
implementato attraverso l'apporto di nuove risorse pubbliche europee,
statali  o  regionali.  Il  Fondo,   avente   natura   rotativa,   e'
ricostituito attraverso la  restituzione  da  parte  dei  beneficiari
delle risorse anticipate. 
  5.  All'anticipazione  delle  risorse  del  Fondo,  concessa  senza
interessi,  e'  applicato  un   onere   istruttorio   a   titolo   di
contribuzione per il funzionamento del Fondo  stesso,  determinato  e
aggiornato con provvedimento della Giunta regionale. 
  6. La  gestione  del  Fondo  e'  affidata  a  FI.L.S.E  S.p.A.  con
provvedimento della Giunta  regionale  che  stabilisce  le  modalita'
attuative del Fondo stesso, le modalita'  di  gestione  da  parte  di
FI.L.S.E. S.p.A., nonche' le  modalita'  di  copertura  dei  relativi
costi. 
  7. Le entrate derivanti dall'applicazione  del  presente  articolo,
quantificate in euro 7.500,00  per  l'anno  2019,  sono  allocate  al
Titolo 03 "Entrate extratributarie", Tipologia 500 "Rimborsi ed altre
entrate correnti" del bilancio di previsione 2019-2021. 
  8. Agli oneri derivanti dall'applicazione  del  presente  articolo,
quantificati in euro 1.000.000,00 per l'anno 2019, si fa  fronte  con
le  risorse  allocate  alla  Missione  18  "Relazioni  con  le  altre
autonomie territoriali e locali", Programma 1 "Relazioni  finanziarie
con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese  correnti"  del
bilancio di previsione 2019-2021.