Art. 2 Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1996, n. 15 (Norme sull'assunzione agli impieghi regionali) 1. L'articolo 6 della l.r.15/1996 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: "Articolo 6 (Calendario e svolgimento delle prove) 1. Il diario delle prove e' pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Ente, con valenza di notifica ai candidati a tutti gli effetti, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte e non meno di venti giorni prima dell'inizio della prova orale. Qualora il ridotto numero dei candidati lo consenta, la convocazione alle suddette prove puo' essere effettuata con comunicazione scritta tramite posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto dei predetti termini di preavviso. La comunicazione del diario delle prove scritte puo' essere gia' contenuta nel bando di concorso. 2. Le procedure concorsuali per il personale da inquadrare nelle categorie C e D prevedono lo svolgimento di almeno due fra le seguenti prove: a) prova scritta con contenuto teorico, predisposta anche in forma di test, quesiti o elaborazioni grafiche, da espletare anche mediante utilizzo di computer; b) prova pratico-attitudinale; c) prova orale o colloquio. 3. Le procedure concorsuali possono prevedere anche eventuali forme di preselezione che possono essere predisposte anche da soggetti specializzati in selezione del personale.". 2. L'articolo 16 della 1.r.15/1996 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: "Articolo 16 (Selezione pubblica per assunzioni di personale a tempo determinato) 1. Le assunzioni di personale a tempo determinato nelle categorie A e B, per le quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli ulteriori requisiti previsti per specifiche professionalita', avvengono mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento dei Centri per l'Impiego, ai sensi della legislazione vigente. 2. I lavoratori segnalati sono convocati a sostenere una prova a contenuto prevalentemente pratico, che si conclude con il solo giudizio di idoneita' dei candidati a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale interessato, senza dar luogo a graduatoria di merito. 3. Le assunzioni di personale a tempo determinato nelle categorie C e D avvengono mediante utilizzo in via prioritaria di graduatorie in corso di validita' di concorsi pubblici banditi dalla Giunta della Regione Liguria e dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria per l'assunzione di personale a tempo indeterminato della stessa categoria e appartenente allo stesso profilo professionale. 4. In caso di assenza di graduatorie in corso di validita', sono effettuate selezioni pubbliche semplificate per esami o per titoli ed esami, mediante avviso pubblico da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per almeno quindici giorni. 5. Le selezioni pubbliche per le assunzioni a tempo determinato nelle categorie C e D possono essere articolate in distinte valutazioni relative a due o piu' dei seguenti elementi: a) titoli di studio, di specializzazione conseguiti ed esperienze di lavoro adeguatamente documentate; b) prova scritta consistente nella risposta a piu' quesiti a risposta multipla con risposta predefinita o a quesiti a risposta sintetica in un tempo predeterminato oppure nella predisposizione di apposito elaborato; c) colloquio. 6. Ove il numero delle domande di partecipazione alle selezioni pubbliche superi le cinquanta unita', l'Ente puo' procedere a forme di preselezione. 7. Per l'istruttoria delle domande, nonche' per lo svolgimento delle preselezioni e/o per la predisposizione e correzione degli eventuali test a risposta multipla, l'Amministrazione puo' avvalersi, previo esperimento delle previste procedure di evidenza pubblica, di enti o istituti pubblici o privati specializzati in materia. 8. Le graduatorie approvate in seguito all'espletamento delle selezioni pubbliche nelle categorie C e D hanno la medesima validita' prevista per le graduatorie dei concorsi pubblici e possono essere utilizzate solo ai fini dell'assunzione a tempo determinato. 9. Per le assunzioni in tutte le categorie puo' essere previsto anche l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. 10. Le assunzioni a tempo determinato avvengono per chiamata dei candidati nel rispetto dell'ordine di avviamento o graduatoria. Nel caso sia necessario assumere piu' dipendenti con uguale decorrenza, e per periodi di diversa durata, l'assunzione per il periodo piu' lungo avviene nei confronti dei candidati risultati idonei seguendo l'ordine della graduatoria o dell'elenco. 11. I candidati che si trovino nel periodo corrispondente all'interdizione anticipata dal lavoro e all'astensione obbligatoria per maternita' hanno titolo a permanere in graduatoria e ad essere richiamati in caso di ulteriore utilizzo della graduatoria stessa da parte dell'Amministrazione al termine del predetto periodo. 12. Le commissioni giudicatrici delle selezioni previste dal presente articolo sono costituite ai sensi dell'articolo 7, comma 3 e seguenti. 13. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica, in quanto compatibile, la normativa nazionale relativa ai concorsi pubblici.". 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.