Art. 2 
 
Modifiche  alla  legge  regionale  25  marzo  1996,  n.   15   (Norme
              sull'assunzione agli impieghi regionali) 
 
  1. L'articolo 6 della  l.r.15/1996  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  "Articolo 6 (Calendario e svolgimento delle prove) 
  1.  Il  diario  delle  prove  e'  pubblicato  nel   sito   internet
istituzionale dell'Ente, con valenza di notifica ai candidati a tutti
gli effetti, non meno di  quindici  giorni  prima  dell'inizio  delle
prove scritte e non meno di  venti  giorni  prima  dell'inizio  della
prova orale. Qualora il ridotto numero dei candidati lo consenta,  la
convocazione  alle  suddette  prove  puo'   essere   effettuata   con
comunicazione  scritta  tramite  posta  elettronica   certificata   o
raccomandata con avviso di ricevimento,  nel  rispetto  dei  predetti
termini di preavviso. La comunicazione del diario delle prove scritte
puo' essere gia' contenuta nel bando di concorso. 
  2. Le procedure concorsuali per il personale  da  inquadrare  nelle
categorie C e D  prevedono  lo  svolgimento  di  almeno  due  fra  le
seguenti prove: 
    a) prova scritta con  contenuto  teorico,  predisposta  anche  in
forma di test, quesiti o elaborazioni grafiche,  da  espletare  anche
mediante utilizzo di computer; 
    b) prova pratico-attitudinale; 
    c) prova orale o colloquio. 
  3. Le procedure concorsuali possono prevedere anche eventuali forme
di preselezione che possono  essere  predisposte  anche  da  soggetti
specializzati in selezione del personale.". 
  2. L'articolo 16 della 1.r.15/1996  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  "Articolo 16 (Selezione pubblica  per  assunzioni  di  personale  a
tempo determinato) 
  1. Le assunzioni di personale a tempo determinato nelle categorie A
e B, per le  quali  e'  richiesto  il  solo  requisito  della  scuola
dell'obbligo, facendo salvi  gli  ulteriori  requisiti  previsti  per
specifiche  professionalita',  avvengono  mediante  avviamento  degli
iscritti nelle liste di collocamento dei  Centri  per  l'Impiego,  ai
sensi della legislazione vigente. 
  2. I lavoratori segnalati sono convocati a sostenere  una  prova  a
contenuto prevalentemente  pratico,  che  si  conclude  con  il  solo
giudizio di idoneita' dei candidati a svolgere  le  mansioni  proprie
del profilo professionale interessato, senza dar luogo a  graduatoria
di merito. 
  3. Le assunzioni di personale a tempo determinato nelle categorie C
e D avvengono mediante utilizzo in via prioritaria di graduatorie  in
corso di validita' di concorsi pubblici banditi  dalla  Giunta  della
Regione Liguria e dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della
Liguria per l'assunzione di personale  a  tempo  indeterminato  della
stessa categoria e appartenente allo stesso profilo professionale. 
  4. In caso di assenza di graduatorie in corso  di  validita',  sono
effettuate selezioni pubbliche semplificate per esami o per titoli ed
esami,  mediante  avviso  pubblico  da  pubblicarsi  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria per almeno quindici giorni. 
  5. Le selezioni pubbliche per le  assunzioni  a  tempo  determinato
nelle  categorie  C  e  D  possono  essere  articolate  in   distinte
valutazioni relative a due o piu' dei seguenti elementi: 
    a) titoli di studio, di specializzazione conseguiti ed esperienze
di lavoro adeguatamente documentate; 
    b) prova scritta consistente nella  risposta  a  piu'  quesiti  a
risposta multipla con risposta predefinita o  a  quesiti  a  risposta
sintetica in un tempo predeterminato oppure nella predisposizione  di
apposito elaborato; 
    c) colloquio. 
  6. Ove il numero delle domande  di  partecipazione  alle  selezioni
pubbliche superi le cinquanta unita', l'Ente puo' procedere  a  forme
di preselezione. 
  7. Per l'istruttoria delle  domande,  nonche'  per  lo  svolgimento
delle preselezioni e/o per  la  predisposizione  e  correzione  degli
eventuali test a risposta multipla, l'Amministrazione puo' avvalersi,
previo esperimento delle previste procedure di evidenza pubblica,  di
enti o istituti pubblici o privati specializzati in materia. 
  8. Le  graduatorie  approvate  in  seguito  all'espletamento  delle
selezioni pubbliche nelle categorie C e D hanno la medesima validita'
prevista per le graduatorie dei concorsi pubblici  e  possono  essere
utilizzate solo ai fini dell'assunzione a tempo determinato. 
  9. Per le assunzioni in tutte le  categorie  puo'  essere  previsto
anche l'accertamento della conoscenza dell'uso delle  apparecchiature
e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. 
  10. Le assunzioni a tempo determinato avvengono  per  chiamata  dei
candidati nel rispetto dell'ordine di avviamento o  graduatoria.  Nel
caso sia necessario assumere piu' dipendenti con uguale decorrenza, e
per periodi di diversa durata, l'assunzione per il periodo piu' lungo
avviene  nei  confronti  dei  candidati  risultati  idonei   seguendo
l'ordine della graduatoria o dell'elenco. 
  11.  I  candidati  che  si  trovino  nel   periodo   corrispondente
all'interdizione anticipata dal lavoro e all'astensione  obbligatoria
per maternita' hanno titolo a permanere in graduatoria  e  ad  essere
richiamati in caso di ulteriore utilizzo della graduatoria stessa  da
parte dell'Amministrazione al termine del predetto periodo. 
  12.  Le  commissioni  giudicatrici  delle  selezioni  previste  dal
presente articolo sono costituite ai sensi dell'articolo 7, comma 3 e
seguenti. 
  13. Per quanto non previsto dal presente articolo, si  applica,  in
quanto compatibile,  la  normativa  nazionale  relativa  ai  concorsi
pubblici.". 
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo  si
fa  fronte  con  le  risorse  allocate  alla  Missione   1   "Servizi
istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane",
Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021.  Agli
oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.