Art. 20 Modifica alla legge regionale 16 agosto 1995, n. 44 (Norme per la partecipazione della Regione Liguria al processo normativo comunitario e all'attuazione delle politiche comunitarie) 1. All'articolo 6 della l.r. 44/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) nella rubrica la parola: "strutturali" e' soppressa; b) il comma 1 bis e' sostituito dal seguente: "l bis. Le modifiche di carattere non sostanziale ai programmi gia' approvati con Decisione della Commissione europea sono approvate dalla Giunta regionale qualora, per loro natura, non implichino significative variazioni nella strategia e negli obiettivi perseguiti dal Programma, ancorche' la pertinente disciplina comunitaria richieda l'adozione di una nuova Decisione della Commissione europea o la modifica della Decisione di approvazione del programma.".