Art. 20 
 
Modifica alla legge regionale 16 agosto 1995, n.  44  (Norme  per  la
  partecipazione  della  Regione  Liguria   al   processo   normativo
  comunitario e all'attuazione delle politiche comunitarie) 
 
  1. All'articolo 6 della l.r. 44/1995 e successive  modificazioni  e
integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) nella rubrica la parola: "strutturali" e' soppressa; 
  b) il comma 1 bis e' sostituito dal seguente: 
  "l bis. Le modifiche di carattere non sostanziale ai programmi gia'
approvati con Decisione  della  Commissione  europea  sono  approvate
dalla Giunta regionale  qualora,  per  loro  natura,  non  implichino
significative variazioni nella strategia e negli obiettivi perseguiti
dal  Programma,  ancorche'  la  pertinente   disciplina   comunitaria
richieda l'adozione di una nuova Decisione della Commissione  europea
o la modifica della Decisione di approvazione del programma.".