Art. 22 
 
Modifica alla legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina  della
  diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione  della  Film
  Commission regionale e istituzione della mediateci regionale) 
 
  1.  Dopo  l'articolo  11  bis  della  l.r.  10/2006  e   successive
modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: 
  "Articolo 11ter (Sostegno all'Associazione Festival della Scienza) 
  1. La Regione puo' sostenere, nei limiti  delle  disponibilita'  di
bilancio, l'Associazione  Festival  della  Scienza,  della  quale  la
Regione e' socio fondatore, per  le  sue  attivita'  e  per  la  loro
diffusione  sul  territorio  regionale,  dietro   presentazione   del
programma delle medesime. 
  2. Per la concessione di detto sostegno non trovano applicazione le
norme di cui alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico
in materia di cultura) e successive modificazioni  e  integrazioni  e
l'articolo 11 della presente legge.". 
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione  del  presente  articolo,
quantificati in euro 30.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con
le risorse allocate alla Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni
e delle attivita' culturali",  Programma  2  "Attivita'  culturali  e
interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese  correnti"
del bilancio di previsione 2019-2021. Agli  oneri  per  gli  esercizi
successivi si provvede con legge di bilancio.