Art. 22 Modifica alla legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateci regionale) 1. Dopo l'articolo 11 bis della l.r. 10/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: "Articolo 11ter (Sostegno all'Associazione Festival della Scienza) 1. La Regione puo' sostenere, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, l'Associazione Festival della Scienza, della quale la Regione e' socio fondatore, per le sue attivita' e per la loro diffusione sul territorio regionale, dietro presentazione del programma delle medesime. 2. Per la concessione di detto sostegno non trovano applicazione le norme di cui alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura) e successive modificazioni e integrazioni e l'articolo 11 della presente legge.". 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali", Programma 2 "Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.