Art. 23 
 
Modifica alla legge regionale 12 novembre 2015, n.  18  (Disposizioni
  di modifica a norme di carattere finanziario) 
 
  1. Alla fine del comma 4 ter dell'articolo 6 della l.r.  18/2015  e
successive modificazioni e integrazioni,  sono  aggiunte  le  parole:
"Per l'anno 2019 la quota riservata e' pari a euro 1.500.000,00". 
  2. Dopo il comma  4  ter  dell'articolo  6  della  l.r.  18/2015  e
successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti: 
  "4 quater. In relazione alle attivita' di cui al comma 1 e a quelle
poste in  essere  da  ARTE  Genova  finalizzate  a  far  fronte  alla
situazione di emergenza abitativa determinata dall'evento  calamitoso
del 14 agosto 2018 riferito al crollo del Ponte Morandi,  per  l'anno
2019 il  fondo  di  cui  al  comma  1  e'  incrementato  della  quota
aggiuntiva pari ad euro 3.000.000,00 da destinarsi ad ARTE Genova. 
  4 quinques. Agli oneri derivanti dal comma 4 quater si provvede con
le risorse iscritte alla  Missione  12  "Diritti  sociali,  politiche
sociali e famiglia", Programma 6  "Interventi  per  il  diritto  alla
casa",  Titolo  1  "Spese  correnti"  del  bilancio   di   previsione
2019-2021.".