Art. 23 Modifica alla legge regionale 12 novembre 2015, n. 18 (Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario) 1. Alla fine del comma 4 ter dell'articolo 6 della l.r. 18/2015 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: "Per l'anno 2019 la quota riservata e' pari a euro 1.500.000,00". 2. Dopo il comma 4 ter dell'articolo 6 della l.r. 18/2015 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti: "4 quater. In relazione alle attivita' di cui al comma 1 e a quelle poste in essere da ARTE Genova finalizzate a far fronte alla situazione di emergenza abitativa determinata dall'evento calamitoso del 14 agosto 2018 riferito al crollo del Ponte Morandi, per l'anno 2019 il fondo di cui al comma 1 e' incrementato della quota aggiuntiva pari ad euro 3.000.000,00 da destinarsi ad ARTE Genova. 4 quinques. Agli oneri derivanti dal comma 4 quater si provvede con le risorse iscritte alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 6 "Interventi per il diritto alla casa", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021.".