Art. 25 
 
Modifiche alla legge regionale 16 aprile  2004,  n.  9  (Testo  Unico
  degli interventi regionali  per  l'affermazione  dei  valori  della
  resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana) 
 
  1. Al comma 1  dell'articolo  5  della  l.r.  9/2004  e  successive
modificazioni e integrazioni, le parole: "statali e non statali" sono
sostituite dalle seguenti: "statali e non statali della Regione". 
  2. Al comma 4  dell'articolo  5  della  l.r.  9/2004  e  successive
modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "che  frequentano  gli"
sono inserite le seguenti: "ultimi tre anni degli". 
  3. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 9/2004  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: 
  "5 bis. Qualora alcuno  dei  primi  quindici  classificati  dovesse
rinunciare alla parte di premio consistente nel viaggio di studio  di
cui al comma 5, allo stesso potra' partecipare, mediante  scorrimento
della graduatoria, il primo studente  classificatosi  successivamente
al quindicesimo posto a seguito di espressa accettazione da parte  di
quest'ultimo,   dovendosi   diversamente   procedere    all'ulteriore
scorrimento della graduatoria.". 
  4. Il comma 2  dell'articolo  7  della  l.r.  9/2004  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dai seguenti: 
  "2. La Commissione e' composta da: 
  a) il Presidente  del  Consiglio  regionale  Assemblea  Legislativa
della Liguria o un Consigliere designato dall'Ufficio di  Presidenza,
con funzioni di presidente; 
  b)  un  rappresentante  designato  congiuntamente  dagli   Istituti
Storici della Resistenza della Liguria; 
  c) un rappresentante designato  congiuntamente  dalle  associazioni
nazionali degli ex deportati della Liguria; 
  d) un rappresentante designato dalla Comunita' ebraica ligure; 
  e) un docente designato dal Rettore dell'Universita' degli Studi di
Genova. 
  2 bis. Ai componenti di cui al  comma  2,  lettere  b),  c)  e  d),
qualora non residenti  nel  Comune  di  Genova,  e'  riconosciuto  il
rimborso delle spese di viaggio, effettuato con  mezzi  di  trasporto
pubblico, per la partecipazione alle riunioni; non e' previsto  alcun
rimborso in caso di utilizzo di mezzo proprio o di taxi. A tali spese
si fa fronte nell'ambito  delle  risorse  stanziate  annualmente  sul
capitolo relativo alla presente legge. 
  2 ter. La Commissione si riunisce validamente  e  delibera  con  la
presenza di tutti i componenti.".