Art. 27 Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 38/1990, e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: "4 bis. Al termine di ciascun esercizio, senza determinare alcun incremento del finanziamento di cui all'articolo 4, comma 1, con riferimento al finanziamento riconosciuto a ciascun componente l'Ufficio di Presidenza, in caso di avvicendamento in corso d'anno degli stessi componenti, su richiesta del componente uscente e d'intesa con il componente entrante, non oltre il termine fissato per la presentazione dei rendiconti, per far fronte alle obbligazioni economiche eventualmente gia' assunte dal componente uscente, le risorse d'esercizio del componente entrante sono riversate in conto entrate al Consiglio regionale e, successivamente, liquidate al componente uscente a copertura delle maggiori spese relative alle medesime obbligazioni assunte per il personale. Entrambi i rendiconti, del componente uscente e del componente entrante, attestano e documentano l'esistenza delle condizioni e delle operazioni di cui al presente comma.". 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: "1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il valore individuato al comma 1, rideterminato in relazione agli incrementi contrattuali e alle dinamiche del salario accessorio, e' pari ad euro 61.644,60 per ciascun Consigliere. Con la medesima decorrenza l'Ufficio di Presidenza provvede a rideterminare il finanziamento.".