Art. 27 
 
Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38  (Testo  unico
  delle norme in  materia  di  funzionamento  e  di  assegnazione  di
  personale ai Gruppi consiliari) 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 38/1990, e successive
modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: 
  "4 bis. Al termine di ciascun esercizio,  senza  determinare  alcun
incremento del finanziamento di cui  all'articolo  4,  comma  1,  con
riferimento  al  finanziamento  riconosciuto  a  ciascun   componente
l'Ufficio di Presidenza, in caso di avvicendamento  in  corso  d'anno
degli stessi  componenti,  su  richiesta  del  componente  uscente  e
d'intesa con il componente entrante, non oltre il termine fissato per
la presentazione dei rendiconti, per  far  fronte  alle  obbligazioni
economiche eventualmente gia'  assunte  dal  componente  uscente,  le
risorse d'esercizio del componente entrante sono riversate  in  conto
entrate al  Consiglio  regionale  e,  successivamente,  liquidate  al
componente uscente a copertura delle  maggiori  spese  relative  alle
medesime  obbligazioni  assunte  per   il   personale.   Entrambi   i
rendiconti,  del  componente  uscente  e  del  componente   entrante,
attestano  e  documentano  l'esistenza  delle  condizioni   e   delle
operazioni di cui al presente comma.". 
  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 38/1990 e  successive
modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: 
  "1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il valore  individuato  al
comma 1, rideterminato in relazione agli  incrementi  contrattuali  e
alle dinamiche del salario accessorio, e' pari ad euro 61.644,60  per
ciascun  Consigliere.  Con  la  medesima  decorrenza   l'Ufficio   di
Presidenza provvede a rideterminare il finanziamento.".