Art. 28 Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)) 1. Dopo l'articolo 16 della l.r. 8/2013 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: "Articolo 16 bis (Criteri di utilizzo delle somme trasferite dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per le attivita' delegate al Comitato regionale per le comunicazioni) 1. Nell'ambito dei principi fissati dall'articolo 117 della Costituzione in materia di legislazione concorrente al coordinamento della finanza pubblica, al fine di contemperare le reciproche esigenze di indipendenza e autonomia e, quindi, il corretto funzionamento del Co.Re.Com. nell'ambito della complessiva gestione dell'autonomia del Consiglio regionale, le somme ricevute quale contributo dall'Autorita' e iscritte nel bilancio del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria non sono comprese tra quelle considerate ai fini del calcolo dei limiti di spesa imposti dalla normativa statale, a condizione che, nelle spese con esse sostenute, vi sia totale assenza di oneri a carico del bilancio regionale. Nel permanere delle funzioni delegate e dei relativi finanziamenti, vi e' totale assenza di oneri a carico del bilancio regionale quando la singola spesa impegnata trova intera e completa copertura in uno specifico stanziamento del bilancio del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria formatosi, in sede previsionale, con risorse trasferite unicamente dall'Autorita'. 2. Al fine di correttamente bilanciare e regolare lo svolgimento dei rapporti convenzionali tra il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, l'Autorita' e il Co.Re.Com., i costi sostenuti dal Consiglio regionale per lo svolgimento delle funzioni delegate dall'Autorita' sono oggetto di periodico monitoraggio. Le risorse trasferite dall'Autorita' nel bilancio del Consiglio regionale sono utilizzate dall'Ufficio di Presidenza per le funzioni delegate, in primo luogo, tenendo conto del grado d'incidenza, assoluto e percentuale, di tali risorse trasferite e dell'andamento nel tempo di tale incidenza, rispetto al totale e all'andamento della spesa complessiva sostenuta dall'Assemblea Legislativa per lo svolgimento delle funzioni delegate e per il proprio complessivo funzionamento. Nel caso in cui l'incidenza della spesa per le funzioni delegate, rispetto a quella del Consiglio, tenda ad aumentare, anche in relazione alla dimensione di detto aumento, tra piu' tipologie di spesa possibili, le risorse trasferite sono utilizzate, progressivamente, a copertura di spese, finalizzate allo svolgimento delle funzioni delegate, tenendo conto, tra l'altro, del seguente ordine di priorita': a) che si riferiscano ad obbligazioni giuridiche, derivanti da leggi o contratti, gia' esistenti; b) che possano contribuire a ridurre nuove spese che sarebbero state, in ogni caso, in seguito, prevedibilmente sostenute dal bilancio consiliare; c) che determinino esclusivamente un aumento di spesa; d) che, oltre a determinare un immediato aumento di spesa, determinino un successivo prevedibile ulteriore indotto incremento di spese del Consiglio regionale. In ogni caso, le risorse finanziarie provenienti da contributi dell'Autorita' per lo svolgimento delle funzioni delegate ancora disponibili alla data del 31 dicembre 2018, cosi' come quelle che saranno trasferite al medesimo fine dall'Autorita' negli esercizi finanziari successivi, sono destinate prioritariamente a far fronte a spese di cui al comma 2, lettera a), almeno in misura correlata all'attuale incidenza della spesa per il personale assegnato dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria al Co.Re.Com., per lo svolgimento delle funzioni delegate, rispetto alla spesa complessiva sostenuta dal Consiglio regionale medesimo per la totalita' del proprio personale. Alla data del 31 dicembre 2018, considerata l'attuale effettiva incidenza della spesa di cui trattasi, per far fronte alle spese di cui alle lettere a), b), e c) sono, rispettivamente, comunque destinati lo 0,75, lo 0,20 e lo 0,05 delle risorse dell'Autorita' a tale data ancora disponibili. 3. Le attivita' amministrative, i servizi collegati o le funzioni svolte in correlazione alle deleghe convenzionalmente trasferite e definite nel programma di attivita' di cui all'articolo 14 che possono essere finanziate interamente dal contributo dell'Autorita' e non sono, quindi, ricomprese ai fini del calcolo dei diversi limiti di spesa individuati per il coordinamento della finanza pubblica, sono le seguenti: a) affidamento, in assenza di adeguate professionalita' all'interno delle strutture di supporto del Co.Re.Com., del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria o della Regione, di incarichi di consulenza, studio e ricerca, di collaborazioni autonome e di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni; b) relazioni pubbliche, convegni e spese connesse ai medesimi, mostre, pubblicita', rappresentanza; c) promozione dell'attivita' delegata; d) trasferte e missioni dei componenti il Co.Re.Com., del personale assegnato al medesimo o del personale comunque posto a supporto delle funzioni delegate, nel caso in cui le stesse missioni siano finalizzate alle attivita' delegate, in relazione al trasporto, al vitto e all'alloggio; e) attivita' di formazione dei componenti il Co.Re.Com., del personale assegnato o del personale comunque posto a supporto delle funzioni delegate, finalizzate allo svolgimento delle attivita' delegate; f) servizi interni di natura informatica erogati dalla societa' Liguria Digitale S.p.A., trasferite annualmente al bilancio della Giunta regionale e utilizzate in conformita' all'articolo 8 bis, comma 5, della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni. 4. Per la sola quota parte relativa allo svolgimento delle funzioni delegate, possono altresi' essere cofinanziate con i contributi derivanti dai trasferimenti dell'Autorita' le spese non soggette ai limiti imposti dalla normativa statale. 5. Le spese che si intendono finanziare interamente con le risorse trasferite dall'Autorita', che non concorrono alla determinazione dei limiti di spesa imposti dalle normative statali, sono iscritte in capitoli o articoli a cui non concorrono altre risorse diverse da quelle trasferite dalla medesima Autorita'. A tal fine, oltre alle somme stanziate in competenza nell'esercizio finanziario corrente, possono essere impegnate e utilizzate, con variazione di bilancio, le somme gia' trasferite, provenienti dall'Autorita' nel corso dei precedenti esercizi, che, a seguito del mancato utilizzo, risultino confluite nel risultato di amministrazione quale avanzo vincolato. 6. La gestione delle risorse inserite nel programma relativo alle funzioni delegate, di cui all'articolo 14, e' illustrata in sede di rendicontazione del bilancio consiliare dove sono evidenziati i costi per le attivita' delegate posti a carico dell'Assemblea. 7. Il Collegio interno dei Revisori dei conti, di cui all'articolo 12 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, vigila ai fini del rispetto del presente articolo.". 2. I commi 2 e 3 dell'articolo 17 della l.r. 8/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.