Art. 28 
 
Modifiche alla legge regionale 25  marzo  2013,  n.  8  (Istituzione,
  organizzazione  e  funzionamento  del  Comitato  regionale  per  le
  comunicazioni (Co.Re.Com.)) 
 
  1. Dopo l'articolo 16 della l.r. 8/2013 e successive  modificazioni
e integrazioni, e' inserito il seguente: 
  "Articolo 16  bis  (Criteri  di  utilizzo  delle  somme  trasferite
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per  le  attivita'
delegate al Comitato regionale per le comunicazioni) 
  1.  Nell'ambito  dei  principi  fissati  dall'articolo  117   della
Costituzione in materia di legislazione concorrente al  coordinamento
della  finanza  pubblica,  al  fine  di  contemperare  le  reciproche
esigenze  di  indipendenza  e  autonomia  e,  quindi,   il   corretto
funzionamento del Co.Re.Com. nell'ambito della  complessiva  gestione
dell'autonomia del  Consiglio  regionale,  le  somme  ricevute  quale
contributo dall'Autorita'  e  iscritte  nel  bilancio  del  Consiglio
regionale Assemblea Legislativa della Liguria non sono  comprese  tra
quelle considerate ai fini del calcolo dei limiti  di  spesa  imposti
dalla normativa statale, a  condizione  che,  nelle  spese  con  esse
sostenute, vi sia totale assenza  di  oneri  a  carico  del  bilancio
regionale. Nel permanere  delle  funzioni  delegate  e  dei  relativi
finanziamenti, vi e' totale assenza di oneri a  carico  del  bilancio
regionale quando la singola spesa impegnata trova intera  e  completa
copertura in uno specifico stanziamento del  bilancio  del  Consiglio
regionale Assemblea Legislativa  della  Liguria  formatosi,  in  sede
previsionale, con risorse trasferite unicamente dall'Autorita'. 
  2. Al fine di correttamente bilanciare e  regolare  lo  svolgimento
dei rapporti  convenzionali  tra  il  Consiglio  regionale  Assemblea
Legislativa della Liguria,  l'Autorita'  e  il  Co.Re.Com.,  i  costi
sostenuti dal Consiglio regionale per lo svolgimento  delle  funzioni
delegate dall'Autorita' sono oggetto di  periodico  monitoraggio.  Le
risorse  trasferite  dall'Autorita'  nel   bilancio   del   Consiglio
regionale sono utilizzate dall'Ufficio di Presidenza per le  funzioni
delegate, in  primo  luogo,  tenendo  conto  del  grado  d'incidenza,
assoluto e percentuale, di tali risorse trasferite  e  dell'andamento
nel tempo di tale incidenza, rispetto al totale e all'andamento della
spesa  complessiva  sostenuta  dall'Assemblea  Legislativa   per   lo
svolgimento delle funzioni delegate  e  per  il  proprio  complessivo
funzionamento. Nel  caso  in  cui  l'incidenza  della  spesa  per  le
funzioni  delegate,  rispetto  a  quella  del  Consiglio,  tenda   ad
aumentare, anche in relazione alla dimensione di detto  aumento,  tra
piu'  tipologie  di  spesa  possibili,  le  risorse  trasferite  sono
utilizzate, progressivamente, a copertura di spese, finalizzate  allo
svolgimento delle funzioni delegate, tenendo conto, tra l'altro,  del
seguente ordine di priorita': 
    a) che si riferiscano ad obbligazioni  giuridiche,  derivanti  da
leggi o contratti, gia' esistenti; 
    b) che possano contribuire a ridurre nuove  spese  che  sarebbero
state, in  ogni  caso,  in  seguito,  prevedibilmente  sostenute  dal
bilancio consiliare; 
    c) che determinino esclusivamente un aumento di spesa; 
    d) che, oltre  a  determinare  un  immediato  aumento  di  spesa,
determinino un successivo prevedibile ulteriore indotto incremento di
spese del Consiglio regionale. 
  In ogni caso, le  risorse  finanziarie  provenienti  da  contributi
dell'Autorita' per lo  svolgimento  delle  funzioni  delegate  ancora
disponibili alla data del 31 dicembre 2018,  cosi'  come  quelle  che
saranno trasferite al medesimo  fine  dall'Autorita'  negli  esercizi
finanziari successivi, sono destinate prioritariamente a far fronte a
spese di cui al comma 2,  lettera  a),  almeno  in  misura  correlata
all'attuale incidenza della spesa  per  il  personale  assegnato  dal
Consiglio  regionale   Assemblea   Legislativa   della   Liguria   al
Co.Re.Com., per lo svolgimento delle funzioni delegate, rispetto alla
spesa complessiva sostenuta dal Consiglio regionale medesimo  per  la
totalita' del proprio personale. Alla  data  del  31  dicembre  2018,
considerata  l'attuale  effettiva  incidenza  della  spesa   di   cui
trattasi, per far fronte alle spese di cui alle lettere a), b), e  c)
sono, rispettivamente, comunque destinati lo 0,75, lo 0,20 e lo  0,05
delle risorse dell'Autorita' a tale data ancora disponibili. 
  3. Le attivita' amministrative, i servizi collegati o  le  funzioni
svolte in correlazione alle deleghe  convenzionalmente  trasferite  e
definite nel programma  di  attivita'  di  cui  all'articolo  14  che
possono essere finanziate interamente dal contributo dell'Autorita' e
non sono, quindi, ricomprese ai fini del calcolo dei  diversi  limiti
di spesa individuati per il  coordinamento  della  finanza  pubblica,
sono le seguenti: 
    a)  affidamento,  in   assenza   di   adeguate   professionalita'
all'interno delle strutture di supporto del Co.Re.Com., del Consiglio
regionale Assemblea Legislativa della Liguria  o  della  Regione,  di
incarichi di consulenza, studio e ricerca, di collaborazioni autonome
e di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nel
rispetto delle disposizioni di cui  all'articolo  36,  comma  2,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.   165   (Norme   generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni; 
    b) relazioni pubbliche, convegni e spese  connesse  ai  medesimi,
mostre, pubblicita', rappresentanza; 
    c) promozione dell'attivita' delegata; 
    d)  trasferte  e  missioni  dei  componenti  il  Co.Re.Com.,  del
personale assegnato al medesimo o  del  personale  comunque  posto  a
supporto delle funzioni delegate, nel caso in cui le stesse  missioni
siano finalizzate alle attivita' delegate, in relazione al trasporto,
al vitto e all'alloggio; 
    e) attivita' di formazione  dei  componenti  il  Co.Re.Com.,  del
personale assegnato o del personale comunque posto a  supporto  delle
funzioni  delegate,  finalizzate  allo  svolgimento  delle  attivita'
delegate; 
    f) servizi interni di natura informatica erogati  dalla  societa'
Liguria Digitale S.p.A., trasferite  annualmente  al  bilancio  della
Giunta regionale e utilizzate  in  conformita'  all'articolo  8  bis,
comma 5, della legge regionale 17 agosto 2006,  n.  25  (Disposizioni
sull'autonomia del Consiglio regionale  Assemblea  Legislativa  della
Liguria) e successive modificazioni e integrazioni. 
  4. Per la sola quota parte relativa allo svolgimento delle funzioni
delegate, possono  altresi'  essere  cofinanziate  con  i  contributi
derivanti dai trasferimenti dell'Autorita' le spese non  soggette  ai
limiti imposti dalla normativa statale. 
  5. Le spese che si intendono finanziare interamente con le  risorse
trasferite dall'Autorita', che non concorrono alla determinazione dei
limiti di spesa imposti dalle normative  statali,  sono  iscritte  in
capitoli o articoli a cui non concorrono  altre  risorse  diverse  da
quelle trasferite dalla medesima Autorita'. A tal  fine,  oltre  alle
somme stanziate in competenza  nell'esercizio  finanziario  corrente,
possono essere impegnate e utilizzate, con variazione di bilancio, le
somme gia'  trasferite,  provenienti  dall'Autorita'  nel  corso  dei
precedenti esercizi, che, a seguito del mancato  utilizzo,  risultino
confluite nel risultato di amministrazione quale avanzo vincolato. 
  6. La gestione delle risorse inserite nel programma  relativo  alle
funzioni delegate, di cui all'articolo 14, e' illustrata in  sede  di
rendicontazione del bilancio consiliare dove sono evidenziati i costi
per le attivita' delegate posti a carico dell'Assemblea. 
  7. Il Collegio interno dei Revisori dei conti, di cui  all'articolo
12 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e  integrazioni,
vigila ai fini del rispetto del presente articolo.". 
  2. I commi 2 e 3 dell'articolo 17 della l.r.  8/2013  e  successive
modificazioni e integrazioni, sono abrogati.