Art. 3 Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attivita' di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)). 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della 1.r. 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "risorse finanziarie" sono inserite le seguenti: "e l'individuazione di specifiche misure di sostegno". 2. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "Forze dell'ordine" sono inserite le seguenti: "e alla Polizia locale". 3. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: "5.1 Fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia di certificazione energetica in caso di nuove assegnazioni di alloggi di ERP, per gli atti convenzionali di locazione da stipularsi coi nuclei familiari gia' assegnatari, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 6 giugno 2017, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attivita' di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)) e alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)), non e' richiesta la produzione dell'attestato di prestazione energetica.". 4. All'articolo 16 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera h) del comma 2 le parole: "adotti comportamenti penalmente rilevanti," sono soppresse; b) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: "7 bis. Ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e' dichiarata la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di ERP nei confronti dell'assegnatario condannato anche in via non definitiva per uno dei reati ivi previsti. 7 ter. Le persone conviventi con l'assegnatario decaduto ai sensi del comma 7 bis non perdono il diritto di abitazione e subentrano nel rapporto di assegnazione secondo l'ordine prioritario di parentela, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b).".