Art. 3 
 
Modifiche alla legge regionale 29  giugno  2004,  n.  10  (Norme  per
  l'assegnazione  e  la   gestione   del   patrimonio   di   edilizia
  residenziale pubblica e modifiche alla  legge  regionale  12  marzo
  1998, n. 9 (Nuovo  ordinamento  degli  enti  operanti  nel  settore
  dell'edilizia pubblica  e  riordino  delle  attivita'  di  servizio
  all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)). 
 
  1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della 1.r. 10/2004 e
successive modificazioni e integrazioni,  dopo  le  parole:  "risorse
finanziarie"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  l'individuazione  di
specifiche misure di sostegno". 
  2. Al comma 2 dell'articolo  9  della  l.r.  10/2004  e  successive
modificazioni e integrazioni, dopo  le  parole:  "Forze  dell'ordine"
sono inserite le seguenti: "e alla Polizia locale". 
  3. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 10/2004 e successive
modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: 
  "5.1 Fermo restando il rispetto delle vigenti norme in  materia  di
certificazione energetica in caso di nuove assegnazioni di alloggi di
ERP, per gli atti convenzionali di locazione da stipularsi coi nuclei
familiari gia' assegnatari, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della
legge regionale 6 giugno 2017, n. 13 (Modifiche alla legge  regionale
29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione  e  la  gestione  del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche  alla  legge
regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti  operanti
nel settore dell'edilizia pubblica  e  riordino  delle  attivita'  di
servizio all'edilizia residenziale ed ai  lavori  pubblici))  e  alla
legge   regionale   3   dicembre   2007,   n.   38    (Organizzazione
dell'intervento regionale nel settore abitativo)), non  e'  richiesta
la produzione dell'attestato di prestazione energetica.". 
  4. All'articolo 16 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni  e
integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) alla lettera h) del comma 2  le  parole:  "adotti  comportamenti
penalmente rilevanti," sono soppresse; 
  b) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: 
  "7 bis. Ai sensi dell'articolo 3 bis del  decreto-legge  14  agosto
2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza  e  per  il
contrasto della violenza di genere, nonche'  in  tema  di  protezione
civile  e  di  commissariamento  delle  province)   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e' dichiarata  la
decadenza  dall'assegnazione  dell'alloggio  di  ERP  nei   confronti
dell'assegnatario condannato anche in via non definitiva per uno  dei
reati ivi previsti. 
  7 ter. Le persone conviventi con l'assegnatario decaduto  ai  sensi
del comma 7 bis non perdono il diritto di abitazione e subentrano nel
rapporto di assegnazione secondo l'ordine prioritario  di  parentela,
definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b).".