Art. 30 Disposizioni di interpretazione autentica 1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "sino alla data di entrata in vigore dell'apposito accordo collettivo nazionale quadro relativo alla costituzione del profilo professionale del personale addetto alle attivita' di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni", si interpretano nel senso che l'accordo collettivo nazionale quadro e' quello definito a seguito dell'apposita sequenza contrattuale di cui alla dichiarazione congiunta n. 8 al CCNL funzioni locali del 21 maggio 2018. Rimane comunque ferma l'applicazione dei "profili professionali dei giornalisti previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti, nonche' l'equivalente economico previsto dal medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti per i relativi profili" nei confronti del personale assunto con contratto a tempo determinato anteriormente alla data del 21 maggio 2018. 2. Il combinato disposto di cui all'articolo 10, comma 1 bis, della legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza) e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che, in via transitoria e fino all'effettiva istituzione del Garante, il Difensore Civico esercita, tra le altre, le funzioni di garanzia di cui al comma 1, lettera c) e al comma 2, lettera b) dell'articolo 2, e all'articolo 9 della medesima legge, si interpreta nel senso che il Difensore Civico, incardinato presso il Consiglio regionale e a valere sui fondi del medesimo, opera, in collaborazione con altri operatori ed enti preposti, per la piena applicazione della Convenzione di New York, di cui alla l. 176/1991 e, in particolare, degli articoli 2, 3 comma 2, 4, 5, 18 comma 2, 19, 20 e 22 della medesima.