Art. 30 
 
              Disposizioni di interpretazione autentica 
 
  1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 29 della l.r.  25/2006
e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "sino alla data
di entrata  in  vigore  dell'apposito  accordo  collettivo  nazionale
quadro relativo  alla  costituzione  del  profilo  professionale  del
personale addetto alle  attivita'  di  informazione  e  comunicazione
delle pubbliche  amministrazioni",  si  interpretano  nel  senso  che
l'accordo collettivo nazionale quadro e' quello  definito  a  seguito
dell'apposita  sequenza  contrattuale  di  cui   alla   dichiarazione
congiunta n. 8 al CCNL funzioni locali del  21  maggio  2018.  Rimane
comunque  ferma  l'applicazione  dei   "profili   professionali   dei
giornalisti previsti dal vigente contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro dei giornalisti, nonche' l'equivalente economico previsto  dal
medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti per
i relativi profili" nei confronti del personale assunto con contratto
a tempo determinato anteriormente alla data del 21 maggio 2018. 
  2. Il combinato disposto di cui all'articolo 10, comma 1 bis, della
legge regionale 16 marzo 2007,  n.  9  (Disciplina  dell'Ufficio  del
Garante regionale dei diritti  dell'Infanzia  e  dell'Adolescenza)  e
successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che, in via
transitoria  e  fino  all'effettiva  istituzione  del   Garante,   il
Difensore Civico esercita, tra le altre, le funzioni di  garanzia  di
cui al comma 1, lettera c) e al comma 2, lettera b) dell'articolo  2,
e all'articolo 9 della medesima legge, si interpreta nel senso che il
Difensore Civico, incardinato  presso  il  Consiglio  regionale  e  a
valere sui fondi del medesimo, opera,  in  collaborazione  con  altri
operatori  ed  enti  preposti,  per  la  piena   applicazione   della
Convenzione di New York, di cui alla l. 176/1991 e,  in  particolare,
degli articoli 2, 3 comma 2, 4, 5, 18 comma 2,  19,  20  e  22  della
medesima.