Art. 33 Prosecuzione interventi straordinari attivati a seguito del crollo del viadotto Polcevera relativi all'esercizio del trasporto pubblico regionale e locale 1. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti statali in attuazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.130, e' autorizzata la prosecuzione degli interventi straordinari di cui al citato articolo 5, comma 1, a seguito del crollo del viadotto Polcevera, noto come Ponte Morandi, relativi all'esercizio del trasporto pubblico regionale e locale per fronteggiare le criticita' conseguenti all'evento, a valere sulle risorse finanziarie di cui al medesimo articolo 5, comma 1. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 23.000.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte per l'importo di euro 10.835.000,00 con le risorse allocate alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilita'", Programma 1 "Trasporto ferroviario" e per l'importo di euro 12.165.000,00 con le risorse allocate alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilita'", Programma 2 "Trasporto pubblico locale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021.