Art. 33 
 
Prosecuzione interventi straordinari attivati a  seguito  del  crollo
  del  viadotto  Polcevera  relativi  all'esercizio   del   trasporto
  pubblico regionale e locale 
 
  1.  Nelle  more  dell'emanazione  dei  provvedimenti   statali   in
attuazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge  28  settembre
2018, n. 109 (Disposizioni  urgenti  per  la  citta'  di  Genova,  la
sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei  trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le  altre  emergenze)
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre  2018,  n.130,
e' autorizzata la prosecuzione degli interventi straordinari  di  cui
al citato articolo 5, comma 1, a  seguito  del  crollo  del  viadotto
Polcevera,  noto  come  Ponte  Morandi,  relativi  all'esercizio  del
trasporto pubblico regionale e locale per fronteggiare le  criticita'
conseguenti all'evento, a valere sulle risorse finanziarie di cui  al
medesimo articolo 5, comma 1. 
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione  del  presente  articolo,
quantificati in euro 23.000.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte  per
l'importo di euro 10.835.000,00 con le risorse allocate alla Missione
10 "Trasporti e  diritto  alla  mobilita'",  Programma  1  "Trasporto
ferroviario" e per l'importo di euro  12.165.000,00  con  le  risorse
allocate alla Missione  10  "Trasporti  e  diritto  alla  mobilita'",
Programma 2 "Trasporto pubblico locale", Titolo  1  "Spese  correnti"
del bilancio di previsione 2019-2021.