Art. 38 Alloggi per studenti provenienti da fuori regione 1. Al fine di incidere positivamente sulla struttura demografica della citta' di Genova favorendo l'inserimento di popolazione di eta' giovanile, formare forza lavorativa qualificata per le imprese del territorio, nonche' riqualificare quartieri disagiati, le disposizioni del presente articolo incentivano il trasferimento nella citta' di Genova di studenti universitari provenienti da fuori regione attraverso l'assegnazione di alloggi, sulla base dei criteri e secondo le modalita' stabilite dalla Giunta regionale. 2. Possono beneficiare delle assegnazioni di alloggi gli studenti, provenienti da fuori regione, iscritti all'Universita' degli Studi di Genova e in regola con il corso di studi frequentato. 3. L'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia (ARTE) di Genova individua gli immobili di sua proprieta' o, previa apposita convenzione, di altri enti pubblici o di soggetti privati, siti in aree definite dalla Giunta regionale, da destinare alle finalita' di cui al comma 1. La Giunta regionale mette a disposizione dell'Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento (ALiSEO) gli immobili individuati, per le finalita' di cui al presente articolo. 4. ALiSEO, nell'ambito delle funzioni di cui alla legge regionale 5 dicembre 2018, n. 25 (Istituzione dell'Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento (ALISEO)) svolge le attivita' di gestione per l'attuazione del presente articolo attraverso, in particolare, la pubblicazione di avvisi annuali contenenti i requisiti richiesti per l'assegnazione degli alloggi e la definizione degli elenchi degli aventi diritto da trasmettere ad ARTE per la stipula di atti convenzionali di assegnazione con i beneficiari. 5. A fronte dell'assegnazione dell'alloggio, e' posto a carico del beneficiario il pagamento delle utenze e il versamento, a favore di ARTE, di un contributo simbolico stabilito dalla Giunta regionale, tenuto conto del piano dei costi da sostenere.