Art. 40 
 
Modifica alla legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme  regionali
                    per la promozione del lavoro) 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 49  della  l.r.  30/2008  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  dopo  la  parola:  "residenti"  sono
inserite le seguenti: "o aventi sede di lavoro". 
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione  del  presente  articolo,
quantificati in 150.000,00 euro per l'anno 2019, si fa fronte con  le
risorse allocate alla Missione 15  "Politiche  per  il  lavoro  e  la
formazione professionale", Programma 3 "Sostegno all'occupazione" del
bilancio  di  previsione  2019-2021.  Agli  oneri  per  gli  esercizi
successivi si provvede con legge di bilancio.