Art. 40 Modifica alla legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) 1. Al comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: "residenti" sono inserite le seguenti: "o aventi sede di lavoro". 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in 150.000,00 euro per l'anno 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 3 "Sostegno all'occupazione" del bilancio di previsione 2019-2021. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.