Art. 41 
 
Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 13 (Norme dirette al
  miglioramento  della  fruizione  delle  spiagge  libere   e   della
  sicurezza della balneazione) 
 
  1. All'articolo 5 della l.r. 13/2008 e successive  modificazioni  e
integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Per i contributi di cui agli articoli 2 e 4,  il  finanziamento
e' corrisposto, nei limiti  dello  stanziamento  di  bilancio,  nella
seguente misura: 
    a) il 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i  comuni
le cui spiagge siano riservate, in percentuale dal 30 fino al 50  per
cento escluso, a spiaggia libera; 
    b) il 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i  comuni
le cui spiagge siano riservate, in percentuale pari o superiore al 50
per cento, a spiaggia libera."; 
  b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  "3 bis. Per i contributi di cui all'articolo 3,  nei  limiti  dello
stanziamento di  bilancio,  il  finanziamento  e'  corrisposto  nella
seguente misura: 
    a) il 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i  comuni
le cui spiagge siano riservate, in percentuale fino al 50  per  cento
escluso, a spiaggia libera; 
    b) il 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i  comuni
le cui spiagge siano riservate, in percentuale pari o superiore al 50
per cento, a spiaggia libera.". 
  2. Agli oneri derivanti  dall'applicazione  del  presente  articolo
quantificati in euro 100.000,00 per  ciascuno  degli  esercizi  2019,
2020 e 2021, si fa fronte con le risorse  allocate  alla  Missione  9
"Sviluppo sostenibile e tutela  del  territorio  e  dell'ambiente  ",
Programma 1  "Difesa  del  suolo",  Titolo  1  "Spese  correnti"  del
bilancio  di  previsione  2019-2021.  Agli  oneri  per  gli  esercizi
successivi si provvede con i relativi bilanci.