Art. 41 Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 13 (Norme dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione) 1. All'articolo 5 della l.r. 13/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Per i contributi di cui agli articoli 2 e 4, il finanziamento e' corrisposto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, nella seguente misura: a) il 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i comuni le cui spiagge siano riservate, in percentuale dal 30 fino al 50 per cento escluso, a spiaggia libera; b) il 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i comuni le cui spiagge siano riservate, in percentuale pari o superiore al 50 per cento, a spiaggia libera."; b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3 bis. Per i contributi di cui all'articolo 3, nei limiti dello stanziamento di bilancio, il finanziamento e' corrisposto nella seguente misura: a) il 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i comuni le cui spiagge siano riservate, in percentuale fino al 50 per cento escluso, a spiaggia libera; b) il 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i comuni le cui spiagge siano riservate, in percentuale pari o superiore al 50 per cento, a spiaggia libera.". 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente ", Programma 1 "Difesa del suolo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.