Art. 42 Attribuzione alla Regione delle funzioni in materia di Centri per l'impiego 1. Le attivita' gestionali in materia di servizi e politiche attive del lavoro, con particolare riferimento alle funzioni dei Centri per l'impiego, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h bis), della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Istituzione della Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (ALFA)) e successive modificazioni e integrazioni, sono attribuite alla Regione a decorrere dal 1° aprile 2019. 2. Dalla data del 1° aprile 2019, e' trasferito alla Regione Liguria il personale di ALFA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i Centri per l'impiego alla data di entrata in vigore della presente legge e la Regione succede nei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale in servizio presso i Centri per l'impiego alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Il trasferimento di risorse umane, beni, risorse finanziarie, strumentali, organizzative e dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni e delle attivita' in materia di servizi per il lavoro e' effettuato con deliberazione della Giunta regionale, sulla base della ricognizione effettuata da ALFA entro il 15 febbraio 2019. 4. La lettera h bis) del comma 2 dell'articolo 3 della 1.r. 30/2016 e successive modificazioni e integrazioni, e' soppressa. 5. La Regione provvede con apposita legge regionale al riordino delle competenze di cui al comma 1. 6. I comuni che fruiscono dei servizi dei Centri per l'impiego mettono a disposizione gratuitamente, anche in convenzione tra loro, i locali sede dei medesimi, ai sensi della normativa statale vigente. 7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 9.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 1 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.