Art. 42 
 
              Attribuzione alla Regione delle funzioni 
                 in materia di Centri per l'impiego 
 
  1. Le attivita' gestionali in materia di servizi e politiche attive
del lavoro, con particolare riferimento alle funzioni dei Centri  per
l'impiego, di cui all'articolo 3, comma  2,  lettera  h  bis),  della
legge regionale 30 novembre 2016, n. 30  (Istituzione  della  Agenzia
regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento  (ALFA))  e
successive modificazioni e integrazioni, sono attribuite alla Regione
a decorrere dal 1° aprile 2019. 
  2. Dalla data del  1°  aprile  2019,  e'  trasferito  alla  Regione
Liguria  il  personale  di  ALFA  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato in servizio presso i Centri per l'impiego alla data  di
entrata in vigore della presente  legge  e  la  Regione  succede  nei
rapporti di lavoro a tempo  determinato  del  personale  in  servizio
presso i Centri per l'impiego alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  3. Il trasferimento di risorse umane,  beni,  risorse  finanziarie,
strumentali, organizzative e dei rapporti attivi e  passivi  connessi
all'esercizio delle funzioni e delle attivita' in materia di  servizi
per il lavoro e' effettuato con deliberazione della Giunta regionale,
sulla base della ricognizione effettuata da ALFA entro il 15 febbraio
2019. 
  4. La lettera h bis) del comma 2 dell'articolo 3 della 1.r. 30/2016
e successive modificazioni e integrazioni, e' soppressa. 
  5. La Regione provvede con apposita  legge  regionale  al  riordino
delle competenze di cui al comma 1. 
  6. I comuni che fruiscono dei  servizi  dei  Centri  per  l'impiego
mettono a disposizione gratuitamente, anche in convenzione tra  loro,
i locali sede dei medesimi, ai sensi della normativa statale vigente. 
  7. Agli oneri derivanti dall'applicazione  del  presente  articolo,
quantificati in euro 9.000.000,00 per ciascuno degli  esercizi  2019,
2020 e 2021, si fa fronte con le risorse allocate  alla  Missione  15
"Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma  1
"Servizi per lo sviluppo del mercato del  lavoro",  Titolo  1  "Spese
correnti" del bilancio di previsione 2019-2021. Agli  oneri  per  gli
esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.