Art. 47 
 
Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38 (Norme per  la
  disciplina della circolazione  fuoristrada  dei  mezzi  motorizzati
  nella Regione Liguria) 
 
  I. L'articolo 2 della l.r. 38/1992  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  "Articolo 2 (Ambito di applicazione) 
  1.  La  presente  legge  disciplina  la  circolazione   dei   mezzi
motorizzati nelle aree al di fuori  delle  strade,  come  definite  e
classificate dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile  1992,
n. 285 (Nuovo codice  della  strada)  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  nonche'  sui  sentieri  e  mulattiere  come   definiti
dall'articolo 3, comma 1, lettera  48),  del  medesimo  decreto,  nel
rispetto della vigente normativa statale e regionale  in  materia  di
tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici, dei  piani  dei
parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette di
cui alla legge 6 dicembre 1991,  n.  394  (Legge  quadro  sulle  aree
protette) e successive modificazioni  e  integrazioni  e  alla  legge
regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle  aree  protette)  e
successive modificazioni e integrazioni. 
  2. E' fatto divieto a chiunque di circolare fuoristrada  con  mezzi
motorizzati, di costruire impianti fissi, per lo sport da esercitarsi
con tali mezzi e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi
per gare da disputare con i mezzi predetti, fatte  salve  le  deroghe
previste dalla presente legge.". 
  2. Al comma 1 dell'articolo  4  della  l.r.  38/1992  e  successive
modificazioni e integrazioni dopo le parole:  "Le  Comunita'  montane
territorialmente competenti e, nelle zone non classificate  montane,"
sono soppresse. 
  3. Al comma 4 dell'articolo  4  della  l.r.  38/1992  e  successive
modificazioni e integrazioni dopo le parole:  "Le  Comunita'  montane
territorialmente competenti e, nelle zone non classificate  montane,"
sono soppresse. 
  4. Il comma 6 dell'articolo  4  della  l.r.  38/1992  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  "6. I comuni deliberano l'assenso o il dissenso  all'individuazione
del  tracciato  richiesto  nel  termine  di  novanta   giorni   dalla
presentazione della richiesta medesima.". 
  5. Al comma 7 dell'articolo  4  della  l.r.  38/1992  e  successive
modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Comunita' montane  e"  e
le parole "alle Province ed" sono soppresse. 
  6. L'articolo 6 della l.r. 38/1992  e  successive  modificazioni  e
integrazioni e' sostituito dal seguente:  "Articolo  6  (Deroghe  per
manifestazioni o gare) 
  1. Nel caso di manifestazioni o gare, purche' non  ricorrenti  piu'
di due volte l'anno, il Comune salvo le competenze statali in  merito
e quanto previsto al comma 2, su richiesta degli organizzatori,  puo'
per i tempi strettamente necessari e comunque  non  superiore  a  due
giorni, nel caso di gare, e a un giorno, nel caso di  manifestazioni,
consentire il transito fuoristrada dei mezzi motorizzati anche  lungo
tracciati  non  adibiti   ad   attivita'   sportive,   ricreative   e
agonistiche, fatti salvi i divieti di cui all'articolo  4,  comma  2,
lettere a), b), d), e), g), h), escludendo dal divieto relativo  alla
lettera h) le spiagge e gli arenili, ad eccezione di quelle dove sono
presenti specie tutelate e ricadenti nella Rete  Natura  2000,  e  i)
disponendo  le   relative   cautele   e   l'obbligo   di   ripristino
dell'ambiente a cura degli organizzatori. Sono escluse dai limiti  di
cui all'articolo 4, comma  2,  lettera  a),  le  strade  carrozzabili
aperte al pubblico transito e  inserite  nel  catasto  delle  strade,
previo consenso dell'Ente gestore. 
  2.  L'autorizzazione  e'  concessa,  almeno  trenta  giorni   prima
dell'evento, previo consenso dei proprietari e conduttori  dei  fondi
su cui non vige una servitu' di pubblico passaggio,  ai  sensi  della
presente legge, a seguito di stipula di adeguata polizza assicurativa
che preveda il risarcimento  dei  danni  verso  terzi,  verso  l'Ente
gestore  del  sito  Natura  2000,  verso  l'Ente  gestore   dell'area
protetta, verso l'ambito  territoriale  di  caccia  o  i  comprensori
alpini, qualora la gara o la manifestazione ricada nella gestione  di
uno di questi enti, e, se  esistente,  il  soggetto  manutentore  dei
percorsi di cui  all'articolo  4,  comma  4,  della  l.r.  24/2009  e
successive modificazioni e integrazioni,  nonche'  previa  assunzione
degli obblighi  di  ripristino  e  del  rispetto  delle  prescrizioni
previste al comma 1. L'autorizzazione  deve  essere  notificata  agli
Enti gestori di aree protette e alle altre amministrazioni  pubbliche
eventualmente interessate dall'evento. 
  3. E' consentito apporre segnalazioni  provvisorie  destinate  allo
svolgimento di specifiche manifestazioni o gare autorizzate ai  sensi
della normativa vigente con obbligo di rimozione entro  dieci  giorni
dalla fine dell'evento. 
  7. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 38/1992 e  successive
modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: 
  "1  bis.  Le  guardie  volontarie  delle  associazioni   venatorie,
pescasportive e di tutela dell'ambiente sono ai fini  della  presente
legge agenti di polizia amministrativa e pubblici ufficiali.". 
  8. L'articolo 8 della l.r. 38/1992  e  successive  modificazioni  e
integrazioni  e'  sostituito  dal  seguente:  "Articolo  8  (Sanzioni
amministrative) 
  1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente  legge
si applicano le seguenti sanzioni: 
    a)  da  euro  52,00  a  euro  310,00  in  caso  di   circolazione
fuoristrada con mezzi motorizzati; 
    b) da euro 1.550,00 a euro 9.300,00 in  caso  di  costruzione  di
impianti  fissi  per  sport  da  esercitarsi  con  tali  mezzi  e  di
allestimento a qualsiasi titolo di tracciati o percorsi  per  gare  e
manifestazioni da disputare con i mezzi predetti; 
    c) da euro  500,00  a  euro  3.000,00  per  la  violazione  delle
prescrizioni contenute nell'autorizzazione del  Comune  nel  caso  di
gare e manifestazioni autorizzate dal medesimo; 
    d) da euro 500,00 a euro 5.000,00 in caso  di  danneggiamento  di
tabelle e sbarre debitamente esposte; 
    e) da euro 100,00 a euro 600,00 nel caso in cui  il  trasgressore
non ottemperi alla formale intimazione di fermarsi o abbia  asportato
o occultato la targa del mezzo motorizzato; 
  2. La sanzione di cui al  comma  1,  lettera  a),  che  sostituisce
quelle previste per analoga infrazione delle singole leggi istitutive
delle aree destinate a parco o di Siti Natura 2000 si  applica  nella
misura doppia, nel minimo e nel massimo, nei  parchi  regionali,  nei
parchi provinciali, nelle foreste demaniali e nelle riserve. 
  3. Si applica la sanzione amministrativa  da  euro  150,00  a  euro
900,00  per  la  partecipazione  a  manifestazioni  e  gare,   svolte
fuoristrada e su sentieri e mulattiere, con  veicoli,  sprovvisti  di
targa di immatricolazione e/o applicata al veicolo in violazione alle
normative vigenti al di fuori di quelle chiuse al pubblico  transito.
I partecipanti alle gare o  manifestazioni  con  tali  moto  dovranno
obbligatoriamente essere identificati  da  un  numero  identificativo
fornito  dall'organizzazione  da  riportare   sul   veicolo   o   sul
conducente. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano
negli impianti fissi di cui all'articolo 5.".