Art. 48 Abrogazione di norme 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti norme: a) la lettera c) del comma 1 e i commi 11 e 13 dell'articolo 10 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attivita' produttive e riordino dello sportello unico); b) l'articolo 23 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e altre disposizioni di adeguamento in materia di governo del territorio).