Art. 48 
 
                        Abrogazione di norme 
 
  1. Dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
abrogate le seguenti norme: 
    a) la lettera c) del comma 1 e i commi 11 e 13  dell'articolo  10
della  legge  regionale  5  aprile  2012,  n.  10   (Disciplina   per
l'esercizio delle attivita' produttive  e  riordino  dello  sportello
unico); 
    b) l'articolo 23 della legge  regionale  7  agosto  2018,  n.  15
(Modifiche alla legge  regionale  4  settembre  1997,  n.  36  (Legge
urbanistica regionale) e altre disposizioni di adeguamento in materia
di governo del territorio).