Art. 5 Modifica alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) 1. Dopo il comma 15 ter dell'articolo 33 della 1.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti: "15 quater. L'installatore o il manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico che non provvede a trasmettere nel catasto degli impianti termici della Regione Liguria (CAITEL) il rapporto di controllo di efficienza energetica entro i termini previsti dall'articolo 18, commi 1 e 2, del regolamento regionale 21 febbraio 2018, n.1 (Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia)), e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 900,00. 15 quinquies. Il terzo responsabile dell'impianto termico che non invia le comunicazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b) e c), del regolamento regionale 1/2018 entro i termini ivi previsti, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 450,00.".