Art. 5 
 
Modifica alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia
                             di energia) 
 
  1. Dopo il comma 15 ter  dell'articolo  33  della  1.r.  22/2007  e
successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti: 
  "15  quater.  L'installatore  o  il  manutentore   incaricato   del
controllo e manutenzione dell'impianto termico  che  non  provvede  a
trasmettere nel catasto degli impianti termici della Regione  Liguria
(CAITEL) il rapporto di controllo di efficienza  energetica  entro  i
termini previsti dall'articolo 18,  commi  1  e  2,  del  regolamento
regionale  21  febbraio  2018,   n.1   (Regolamento   di   attuazione
dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n.  22  (Norme
in materia di energia)), e' punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 900,00. 
  15 quinquies. Il terzo responsabile dell'impianto termico  che  non
invia le comunicazioni di cui all'articolo 15, comma 1,  lettere  a),
b) e c),  del  regolamento  regionale  1/2018  entro  i  termini  ivi
previsti, e' punito con la sanzione amministrativa  non  inferiore  a
euro 100,00 e non superiore a euro 450,00.".