Art. 7 Modifica alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport) 1. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: "2. Ai contributi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di definanziamento di cui all'articolo 31, comma 8, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e successive modificazioni e integrazioni.".