Art. 7 
 
Modifica alla legge regionale 7 ottobre  2009,  n.  40  (Testo  unico
                della normativa in materia di sport) 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 15  della  l.r.  40/2009  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  "2. Ai contributi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in
materia di definanziamento di cui all'articolo  31,  comma  8,  della
legge regionale 28 aprile 2008, n. 10  (Disposizioni  collegate  alla
legge finanziaria 2008) e successive modificazioni e integrazioni.".