Art. 10 Piano triennale 1. Il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, approva il Piano triennale regionale degli interventi per le politiche giovanili su proposta della Giunta regionale, in coerenza con i principi e le finalita' della presente legge. 2. Il piano definisce, nel contesto della programmazione regionale complessiva, gli obiettivi da perseguire, le azioni necessarie, le priorita' ed i criteri per la loro realizzazione.