Art. 10 
 
                           Piano triennale 
 
  1. Il Consiglio regionale, ai sensi  dell'art.  28  dello  Statuto,
approva  il  Piano  triennale  regionale  degli  interventi  per   le
politiche giovanili su proposta della Giunta regionale,  in  coerenza
con i principi e le finalita' della presente legge. 
  2. Il piano definisce, nel contesto della programmazione  regionale
complessiva, gli obiettivi da perseguire, le  azioni  necessarie,  le
priorita' ed i criteri per la loro realizzazione.