Art. 11 Informagiovani 1. La Regione promuove e sostiene la creazione e la qualificazione degli Informagiovani e ne assicura il coordinamento anche attraverso la formazione di reti sul territorio. 2. Gli Informagiovani svolgono funzioni di sportello informativo plurisettoriale e di centro servizi delle politiche giovanili. 3. Gli Informagiovani attivano collegamenti con le universita', le biblioteche, le istituzioni scolastiche, i servizi per l'orientamento, i centri per l'impiego, le associazioni imprenditoriali e con altri soggetti comunque operanti nei settori di interesse giovanile. 4. Il regolamento di cui all'art. 18 definisce le funzioni degli Informagiovani necessarie per accedere ai benefici previsti dalla presente legge e disciplina le modalita' di monitoraggio delle relative attivita'.