Art. 11 
 
                           Informagiovani 
 
  1. La Regione promuove e sostiene la creazione e la  qualificazione
degli Informagiovani e ne assicura il coordinamento anche  attraverso
la formazione di reti sul territorio. 
  2. Gli Informagiovani svolgono funzioni  di  sportello  informativo
plurisettoriale e di centro servizi delle politiche giovanili. 
  3. Gli Informagiovani attivano collegamenti con le universita',  le
biblioteche,   le   istituzioni   scolastiche,    i    servizi    per
l'orientamento,   i   centri   per   l'impiego,    le    associazioni
imprenditoriali e con altri soggetti comunque operanti nei settori di
interesse giovanile. 
  4. Il regolamento di cui all'art. 18 definisce  le  funzioni  degli
Informagiovani necessarie per accedere  ai  benefici  previsti  dalla
presente legge  e  disciplina  le  modalita'  di  monitoraggio  delle
relative attivita'.