Art. 15 Figura dello youth worker 1. La Regione valorizza e promuove le pratiche degli youth worker, nell'ambito dei servizi di animazione socio educativi rivolti ai giovani e nelle azioni di contatto, scambio e condivisione tra i giovani e tra le generazioni. 2. La Regione sostiene gli youth worker che intendono acquisire le capacita' e le competenze necessarie e utili ad ampliare la partecipazione giovanile, accrescere l'autonomia e l'inclusione dei giovani nella societa' e rafforzare le organizzazioni giovanili.