Art. 15 
 
                      Figura dello youth worker 
 
  1. La Regione valorizza e promuove le pratiche degli youth  worker,
nell'ambito dei servizi di  animazione  socio  educativi  rivolti  ai
giovani e nelle azioni di contatto,  scambio  e  condivisione  tra  i
giovani e tra le generazioni. 
  2. La Regione sostiene gli youth worker che intendono acquisire  le
capacita'  e  le  competenze  necessarie  e  utili  ad  ampliare   la
partecipazione giovanile, accrescere l'autonomia e  l'inclusione  dei
giovani nella societa' e rafforzare le organizzazioni giovanili.