Art. 18 
 
                        Regolamento attuativo 
 
  1.  La  Giunta  regionale,  sentita   la   competente   commissione
consiliare, entro un  anno  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge, adotta ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, il regolamento che
definisce la disciplina attuative e di dettaglio  per  l'operativita'
delle disposizioni previste dalla presente legge.