Art. 18 Regolamento attuativo 1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adotta ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, il regolamento che definisce la disciplina attuative e di dettaglio per l'operativita' delle disposizioni previste dalla presente legge.