Art. 19 Clausola valutativa 1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalita' di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di promozione della partecipazione, delle pari opportunita', del benessere e dell'educazione, di inserimento effettivo nella societa', di sviluppo del capitale umano e sociale e di contrasto di fenomeni di emarginazione. 2. Per la finalita' di cui al comma 1 la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno novanta giorni prima della presentazione al Consiglio regionale della proposta di Piano regionale degli interventi per le politiche giovanili ai sensi dell'art. 10, presenta una relazione alla commissione consiliare competente ed al Comitato per la qualita' della normazione e la valutazione delle politiche. In ogni caso la relazione successiva alla prima e' presentata con periodicita' almeno triennale. 3. La relazione di cui al comma 2, fornisce le seguenti informazioni: a) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e delle eventuali criticita'; b) un quadro dell'andamento complessivo delle politiche giovanili attuate con una sintesi delle principali attivita' e iniziative realizzate sul territorio regionale; c) una descrizione sintetica delle modalita' e dei criteri di iscrizione al registro regionale delle associazioni giovanili, nonche' della sua consistenza; d) gli esiti di un monitoraggio sull'attuazione e sul funzionamento del Portale Piemonte Giovani di cui all'art. 14; e) i dati e gli elementi idonei ad una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo ai finanziamenti, anche cumulati con quelli previsti da altre normative, di progetti e interventi e alla loro distribuzione territoriale. 4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. 5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attivita' previste dai commi 2 e 3.