Art. 19 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71,  comma  1,
dello Statuto, rende  conto  periodicamente  al  Consiglio  regionale
delle modalita' di attuazione della presente legge  e  dei  risultati
ottenuti in termini di promozione della  partecipazione,  delle  pari
opportunita',  del  benessere  e  dell'educazione,   di   inserimento
effettivo nella societa', di sviluppo del capitale umano e sociale  e
di contrasto di fenomeni di emarginazione. 
  2. Per la finalita' di cui al comma 1 la Giunta regionale,  decorsi
due  anni   dall'entrata   in   vigore   della   presente   legge   e
successivamente almeno novanta giorni prima  della  presentazione  al
Consiglio  regionale  della  proposta  di   Piano   regionale   degli
interventi per le politiche giovanili ai sensi dell'art. 10, presenta
una relazione alla commissione consiliare competente ed  al  Comitato
per la qualita' della normazione e la valutazione delle politiche. In
ogni caso la  relazione  successiva  alla  prima  e'  presentata  con
periodicita' almeno triennale. 
  3.  La  relazione  di  cui  al  comma  2,  fornisce   le   seguenti
informazioni: 
    a) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge
e delle eventuali criticita'; 
    b) un quadro dell'andamento complessivo delle politiche giovanili
attuate con una  sintesi  delle  principali  attivita'  e  iniziative
realizzate sul territorio regionale; 
    c) una descrizione sintetica delle modalita'  e  dei  criteri  di
iscrizione  al  registro  regionale  delle  associazioni   giovanili,
nonche' della sua consistenza; 
    d)  gli  esiti  di  un   monitoraggio   sull'attuazione   e   sul
funzionamento del Portale Piemonte Giovani di cui all'art. 14; 
    e) i dati e gli elementi idonei ad una valutazione degli  effetti
finanziari  derivanti  dall'attuazione   delle   disposizioni   della
presente legge, con  particolare  riguardo  ai  finanziamenti,  anche
cumulati con quelli  previsti  da  altre  normative,  di  progetti  e
interventi e alla loro distribuzione territoriale. 
  4. Le relazioni  sono  rese  pubbliche  unitamente  agli  eventuali
documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. 
  5. I  soggetti  coinvolti  nell'attuazione  della  presente  legge,
pubblici   e   privati,   forniscono   le   informazioni   necessarie
all'espletamento delle attivita' previste dai commi 2 e 3.