Art. 20 Norma transitoria 1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 21, la Consulta regionale dei giovani, istituita ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16 (Coordinamento e sostegno delle attivita' a favore dei giovani), svolge le sue funzioni fino alla scadenza del proprio mandato coincidente con la conclusione dell'attuale legislatura. 2. In fase di prima attuazione dell'art. 6, fanno parte di diritto del Forum regionale giovani tre componenti individuati nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza della Consulta regionale dei giovani in carica nella X legislatura. 3. In fase di prima applicazione, gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalita' di gestione nonche' i criteri e gli indicatori di valutazione per l'assegnazione dei contributi di cui alla l.r. 16/1995, restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e attuazione previsti dalla presente legge.