Art. 20 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 21, la  Consulta  regionale
dei giovani, istituita ai sensi dell'art. 4 della legge regionale  13
febbraio 1995, n. 16 (Coordinamento  e  sostegno  delle  attivita'  a
favore dei giovani), svolge le sue funzioni fino  alla  scadenza  del
proprio  mandato  coincidente   con   la   conclusione   dell'attuale
legislatura. 
  2. In fase di prima attuazione dell'art. 6, fanno parte di  diritto
del Forum regionale giovani tre  componenti  individuati  nell'ambito
dell'Ufficio di Presidenza della Consulta regionale  dei  giovani  in
carica nella X legislatura. 
  3. In fase di prima applicazione, gli strumenti di programmazione e
di intervento e le relative modalita' di gestione nonche' i criteri e
gli indicatori di valutazione per l'assegnazione  dei  contributi  di
cui alla l.r. 16/1995, restano efficaci fino alla  data  di  adozione
dei nuovi strumenti di programmazione  e  attuazione  previsti  dalla
presente legge.