Art. 21 Norma finanziaria 1. Ai fini dell'attuazione della presente legge e' autorizzata, per l'anno 2019 la spesa di euro 350.000,00, per l'anno 2020 la spesa di euro 350.000,00 e per l'anno 2021 la spesa di euro 350.000,00, stanziamenti gia' iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, nella missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.02 (Giovani), titolo 1 (Spese correnti), che presenta la necessaria copertura. 2. Alla ripartizione delle risorse, per il finanziamento di progetti e interventi da realizzare in attuazione della presente legge, si provvede annualmente con apposito provvedimento della Giunta regionale. 3. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative statali, regionali o comunitarie, purche' da queste non diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalita' previste dalle norme medesime.