Art. 21 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Ai fini dell'attuazione della presente legge e' autorizzata, per
l'anno 2019 la spesa di euro 350.000,00, per l'anno 2020 la spesa  di
euro 350.000,00 e per  l'anno  2021  la  spesa  di  euro  350.000,00,
stanziamenti gia' iscritti nello stato di previsione della spesa  del
bilancio di  previsione  finanziario  2019-2021,  nella  missione  06
(Politiche  giovanili,  sport  e  tempo  libero),   programma   06.02
(Giovani), titolo 1 (Spese  correnti),  che  presenta  la  necessaria
copertura. 
  2.  Alla  ripartizione  delle  risorse,  per  il  finanziamento  di
progetti e interventi da  realizzare  in  attuazione  della  presente
legge, si  provvede  annualmente  con  apposito  provvedimento  della
Giunta regionale. 
  3. I finanziamenti concessi ai  sensi  della  presente  legge  sono
cumulabili con quelli previsti da altre normative statali,  regionali
o comunitarie, purche' da queste non diversamente stabilito,  secondo
le procedure e le modalita' previste dalle norme medesime.