Art. 22 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A decorrere dall'entrata in vigore  della  presente  legge  sono
abrogate le seguenti disposizioni regionali: 
    a) la legge regionale 13 febbraio 1995, n.  16  (Coordinamento  e
sostegno  delle  attivita'  a  favore  dei  giovani),  ad   eccezione
dell'art. 4; 
    b) gli articoli 131, 132, 133, 134 e 135 della legge regionale 26
aprile 2000, n.  44  (Disposizioni  normative  per  l'attuazione  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti  locali,
in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»). 
  2. L'art. 4 della l.r. 16/1995  e'  abrogato  a  decorrere  dall'XI
legislatura.