Art. 22 Abrogazioni 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: a) la legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16 (Coordinamento e sostegno delle attivita' a favore dei giovani), ad eccezione dell'art. 4; b) gli articoli 131, 132, 133, 134 e 135 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»). 2. L'art. 4 della l.r. 16/1995 e' abrogato a decorrere dall'XI legislatura.