Art. 23 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1.  La  presente  legge  entra  in  vigore  in   via   condizionata
all'approvazione della legge del bilancio di  previsione  finanziario
2019-2021. 
  2. L'art. 6 e le disposizioni di cui all'art. 7, comma  1,  lettera
c) si applicano a decorrere dall'XI legislatura. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte. 
    Torino, 1° marzo 2019 
 
                             CHIAMPARINO 
 
  (Omissis)