Art. 23 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2019-2021. 2. L'art. 6 e le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) si applicano a decorrere dall'XI legislatura. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 1° marzo 2019 CHIAMPARINO (Omissis)