Art. 3 Funzioni della Regione 1. La Regione in attuazione delle finalita' di cui all'art. 1: a) favorisce il coinvolgimento degli enti locali nella programmazione regionale sulle politiche giovanili, valorizzando progettualita' in forma associata; b) valorizza la continuita' di una programmazione attenta alle caratteristiche e alle esigenze delle giovani generazioni attraverso l'educazione, l'istruzione, la formazione, l'orientamento e l'accesso al mondo del lavoro; c) sviluppa pratiche che favoriscono le pari opportunita' e la partecipazione attiva giovanile anche a livello istituzionale; d) promuove l'adozione di buone pratiche, di campagne informative coordinate ed innovative, in ordine all'educazione alla salute e ai corretti stili di vita; e) promuove politiche di cittadinanza attiva, affiancando la famiglia, la scuola, le agenzie formative e le altre forme associative; f) valorizza l'attivita' del Forum regionale giovani di cui all'art. 6; g) coordina e accompagna lo sviluppo del modello di governance, il monitoraggio, il sostegno alla sperimentazione e allo sviluppo di azioni di sistema territoriale, laddove gli enti territoriali non siano attivi; h) monitora le zone di aggregazione giovanile ad alto rischio di disagio e promuove strategie di avvicinamento e coinvolgimento dei giovani in situazione di emarginazione e devianza. 2. Il coordinamento delle azioni regionali previste dalla presente legge e' attuato dalla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, in raccordo con le altre strutture regionali sulla base delle rispettive competenze, al fine di favorire l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali.