Art. 3 
 
                       Funzioni della Regione 
 
  1. La Regione in attuazione delle finalita' di cui all'art. 1: 
    a)  favorisce  il  coinvolgimento   degli   enti   locali   nella
programmazione  regionale  sulle  politiche  giovanili,  valorizzando
progettualita' in forma associata; 
    b) valorizza la continuita' di una  programmazione  attenta  alle
caratteristiche e alle esigenze delle giovani generazioni  attraverso
l'educazione, l'istruzione, la formazione, l'orientamento e l'accesso
al mondo del lavoro; 
    c) sviluppa pratiche che favoriscono le pari  opportunita'  e  la
partecipazione attiva giovanile anche a livello istituzionale; 
    d) promuove l'adozione di buone pratiche, di campagne informative
coordinate ed innovative, in ordine all'educazione alla salute  e  ai
corretti stili di vita; 
    e) promuove politiche  di  cittadinanza  attiva,  affiancando  la
famiglia,  la  scuola,  le  agenzie  formative  e  le   altre   forme
associative; 
    f) valorizza l'attivita'  del  Forum  regionale  giovani  di  cui
all'art. 6; 
    g) coordina e accompagna lo sviluppo del modello  di  governance,
il monitoraggio, il sostegno alla sperimentazione e allo sviluppo  di
azioni di sistema territoriale, laddove  gli  enti  territoriali  non
siano attivi; 
    h) monitora le zone di aggregazione giovanile ad alto rischio  di
disagio e promuove strategie di avvicinamento  e  coinvolgimento  dei
giovani in situazione di emarginazione e devianza. 
  2. Il coordinamento delle azioni regionali previste dalla  presente
legge e' attuato dalla struttura regionale competente in  materia  di
politiche giovanili, in raccordo con  le  altre  strutture  regionali
sulla  base  delle  rispettive  competenze,  al  fine   di   favorire
l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali.