Art. 5 
 
                         Funzioni dei comuni 
 
  1. I comuni,  in  forma  singola  o  associata,  nell'ambito  delle
proprie  funzioni  e  competenze,  in  linea  con   i   principi   di
sussidiarieta' ed adeguatezza e in  coerenza  con  la  programmazione
regionale: 
    a) realizzano interventi e progetti a  favore  della  popolazione
giovanile,  rilevandone  necessita'  ed  esigenze  anche  avvalendosi
dell'assistenza delle province e della Citta' metropolitana di Torino
di cui all'art. 4; 
    b) favoriscono la creazione di  luoghi  d'incontro  e  centri  di
aggregazione polifunzionali che incoraggino la creativita' nelle  sue
diverse espressioni e favoriscano il passaggio alla vita adulta e  al
mondo del lavoro; 
    c) favoriscono scambi culturali e ogni forma di  comunicazione  e
confronto, anche attraverso forum, consigli  comunali  aperti,  forme
innovative di informazione, consultazione e partecipazione attiva; 
    d) partecipano alle fasi di coordinamento e monitoraggio previste
dal modello di governance regionale  e  condividono  con  altri  enti
progetti e sperimentazioni, al fine  di  favorire  la  diffusione  di
buone prassi e lo sviluppo  di  relazioni  interistituzionali  al  di
fuori dell'ambito locale; 
    e) favoriscono la partecipazione di tutti i portatori d'interesse
all'attuazione del Piano triennale di cui all'art. 10.