Art. 5 Funzioni dei comuni 1. I comuni, in forma singola o associata, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, in linea con i principi di sussidiarieta' ed adeguatezza e in coerenza con la programmazione regionale: a) realizzano interventi e progetti a favore della popolazione giovanile, rilevandone necessita' ed esigenze anche avvalendosi dell'assistenza delle province e della Citta' metropolitana di Torino di cui all'art. 4; b) favoriscono la creazione di luoghi d'incontro e centri di aggregazione polifunzionali che incoraggino la creativita' nelle sue diverse espressioni e favoriscano il passaggio alla vita adulta e al mondo del lavoro; c) favoriscono scambi culturali e ogni forma di comunicazione e confronto, anche attraverso forum, consigli comunali aperti, forme innovative di informazione, consultazione e partecipazione attiva; d) partecipano alle fasi di coordinamento e monitoraggio previste dal modello di governance regionale e condividono con altri enti progetti e sperimentazioni, al fine di favorire la diffusione di buone prassi e lo sviluppo di relazioni interistituzionali al di fuori dell'ambito locale; e) favoriscono la partecipazione di tutti i portatori d'interesse all'attuazione del Piano triennale di cui all'art. 10.