Art. 6 
 
                       Forum regionale giovani 
 
  1. Presso il Consiglio regionale e' istituito  il  Forum  regionale
giovani,  quale  organismo  stabile  di  riferimento,   confronto   e
discussione tra le giovani generazioni, la Regione e gli enti locali. 
  2. Il Forum e' composto da  venticinque  amministratori  locali  di
eta' non superiore ai ventinove anni, designati dalle associazioni di
rappresentanza degli enti  locali  e  da  venticinque  rappresentanti
delle associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'art. 9. 
  3. Il Forum formula proposte in materia di politiche  giovanili  al
Consiglio regionale e alla Giunta regionale entro il 30  novembre  di
ogni   anno   e   designa   i   propri   rappresentanti   all'interno
dell'Organismo di coordinamento di cui all'art. 7. 
  4. Le modalita' organizzative e di  funzionamento  del  Forum  sono
stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del  Consiglio
regionale. 
  5. La partecipazione al Forum  e'  a  titolo  gratuito  e  non  da'
diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di
presenza e rimborsi spese. 
  6. Il Consiglio regionale assicura le risorse umane  e  strumentali
finalizzate al funzionamento e all'operativita' del Forum.