Art. 6 Forum regionale giovani 1. Presso il Consiglio regionale e' istituito il Forum regionale giovani, quale organismo stabile di riferimento, confronto e discussione tra le giovani generazioni, la Regione e gli enti locali. 2. Il Forum e' composto da venticinque amministratori locali di eta' non superiore ai ventinove anni, designati dalle associazioni di rappresentanza degli enti locali e da venticinque rappresentanti delle associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'art. 9. 3. Il Forum formula proposte in materia di politiche giovanili al Consiglio regionale e alla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno e designa i propri rappresentanti all'interno dell'Organismo di coordinamento di cui all'art. 7. 4. Le modalita' organizzative e di funzionamento del Forum sono stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. 5. La partecipazione al Forum e' a titolo gratuito e non da' diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese. 6. Il Consiglio regionale assicura le risorse umane e strumentali finalizzate al funzionamento e all'operativita' del Forum.