Art. 7 
 
                     Organismo di coordinamento 
 
  1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale  e'  istituito
l'organismo di coordinamento che e' composto da: 
    a) l'assessore o l'assessora regionale competente in  materia  di
politiche giovanili, o da una sua persona delegata, che lo presiede; 
    b) sei componenti designati  dalle  associazioni  rappresentative
degli enti locali; 
    c)  dieci  rappresentanti  designati  dal  Forum  secondo  quanto
previsto dal regolamento di cui all'art. 18; 
    d) cinque rappresentanti delle Universita'  piemontesi  designati
rispettivamente  dall'Universita'  di  Torino,  dal  Politecnico   di
Torino,  dall'Universita'  degli  studi   del   Piemonte   Orientale,
dall'Universita'   degli   studi   di   Scienze    gastronomiche    e
dall'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino, previa  apposita
intesa; 
    e)  una  o  un  rappresentante  del  Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  (MIUR)  designato   dall'Ufficio
scolastico regionale per il Piemonte previa apposita intesa; 
    f) il o la Presidente di ciascuna delle consulte studentesche. 
  2. L'Organismo di coordinamento di cui al comma 1  svolge  funzioni
di collaborazione anche al fine dell'elaborazione del piano triennale
regionale degli interventi per le politiche giovanili. 
  3.  La  partecipazione  e'  resa  a  titolo  gratuito  e  ulteriori
modalita' di funzionamento e  organizzazione  sono  disciplinati  dal
regolamento di attuazione di cui all'art. 18.