Art. 7 Organismo di coordinamento 1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale e' istituito l'organismo di coordinamento che e' composto da: a) l'assessore o l'assessora regionale competente in materia di politiche giovanili, o da una sua persona delegata, che lo presiede; b) sei componenti designati dalle associazioni rappresentative degli enti locali; c) dieci rappresentanti designati dal Forum secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 18; d) cinque rappresentanti delle Universita' piemontesi designati rispettivamente dall'Universita' di Torino, dal Politecnico di Torino, dall'Universita' degli studi del Piemonte Orientale, dall'Universita' degli studi di Scienze gastronomiche e dall'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino, previa apposita intesa; e) una o un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) designato dall'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte previa apposita intesa; f) il o la Presidente di ciascuna delle consulte studentesche. 2. L'Organismo di coordinamento di cui al comma 1 svolge funzioni di collaborazione anche al fine dell'elaborazione del piano triennale regionale degli interventi per le politiche giovanili. 3. La partecipazione e' resa a titolo gratuito e ulteriori modalita' di funzionamento e organizzazione sono disciplinati dal regolamento di attuazione di cui all'art. 18.