Art. 8 
 
                Realizzazione dei programmi regionali 
 
  1. La Giunta regionale,  attraverso  appositi  bandi,  sostiene  il
perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1 e, in coerenza con le
funzioni individuate all'art. 3,  progetti  ed  iniziative  a  favore
delle politiche giovanili. 
  2. I bandi sono elaborati  secondo  le  modalita'  e  le  procedure
disciplinate ai sensi dell'art. 18.