Art. 8 Realizzazione dei programmi regionali 1. La Giunta regionale, attraverso appositi bandi, sostiene il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1 e, in coerenza con le funzioni individuate all'art. 3, progetti ed iniziative a favore delle politiche giovanili. 2. I bandi sono elaborati secondo le modalita' e le procedure disciplinate ai sensi dell'art. 18.