Art. 9 
 
                Registro delle associazioni giovanili 
 
  1. E' istituito il registro regionale delle associazioni giovanili,
presso la struttura regionale  competente  in  materia  di  politiche
giovanili che ne cura la tenuta. 
  2. Al registro sono iscritte, previa domanda, le  associazioni  che
hanno sede e svolgono l'attivita'  nella  Regione,  in  possesso  dei
requisiti di cui al comma 3. 
  3. I requisiti per l'iscrizione al registro sono: 
    a) l'assenza dello scopo di lucro; 
    b) l'ordinamento interno ispirato ai principi della  Costituzione
italiana; 
    c) l'elettivita' e gratuita' delle cariche associative; 
    d) il coinvolgimento prevalente di giovani nelle attivita'. 
  4.  Le  modalita'  di  iscrizione,  cancellazione,   aggiornamento,
conservazione   e   pubblicazione   del   registro   regionale   sono
disciplinate dal regolamento di cui all'art. 18. 
  5.  L'iscrizione  al  registro   e'   condizione   necessaria   per
l'ottenimento di contributi, finanziamenti  e  ogni  altro  incentivo
regionale previsto dalla presente legge.