Art. 9 Registro delle associazioni giovanili 1. E' istituito il registro regionale delle associazioni giovanili, presso la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili che ne cura la tenuta. 2. Al registro sono iscritte, previa domanda, le associazioni che hanno sede e svolgono l'attivita' nella Regione, in possesso dei requisiti di cui al comma 3. 3. I requisiti per l'iscrizione al registro sono: a) l'assenza dello scopo di lucro; b) l'ordinamento interno ispirato ai principi della Costituzione italiana; c) l'elettivita' e gratuita' delle cariche associative; d) il coinvolgimento prevalente di giovani nelle attivita'. 4. Le modalita' di iscrizione, cancellazione, aggiornamento, conservazione e pubblicazione del registro regionale sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 18. 5. L'iscrizione al registro e' condizione necessaria per l'ottenimento di contributi, finanziamenti e ogni altro incentivo regionale previsto dalla presente legge.