Art. 13 Acquisto immobili della societa' Interporto toscano Amerigo Vespucci S.p.A. 1. La Giunta regionale e' autorizzata all'acquisto di immobili della societa' Interporto toscano Amerigo Vespucci S.p.A., indispensabile ed indilazionabile per tutelare la pretesa creditoria della Regione e per soddisfare gli interessi meritevoli di tutela relativi alla salvaguardia del patrimonio regionale rispetto alla prevista estinzione della garanzia fideiussoria autorizzata ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006), e ai sensi dell'art. 67 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014). 2. Ai fini di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa massima di euro 30.256.000,00, previa valutazione di congruita' dell'Agenzia del demanio, cui si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 05 «Gestione dei beni demaniali e patrimoniali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2019 -2021, annualita' 2019. 3. Qualora l'acquisto degli immobili di cui al comma 1 non dovesse perfezionarsi, la Giunta regionale provvedera' al pagamento della garanzia fideiussoria ed alla sollecita surrogazione nei diritti del creditore ai sensi dell'art. 1949 del codice civile (c.c.) e all'azione di regresso contro il debitore principale ai sensi dell'art. 1950 del c.c. 4. Ai fini di cui al comma 3, e' autorizzata la spesa massima di euro 18.000.000,00, cui si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti della Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualita' 2019.