Art. 13 
 
         Acquisto immobili della societa' Interporto toscano 
                       Amerigo Vespucci S.p.A. 
 
  1. La Giunta regionale  e'  autorizzata  all'acquisto  di  immobili
della  societa'   Interporto   toscano   Amerigo   Vespucci   S.p.A.,
indispensabile ed indilazionabile per tutelare la pretesa  creditoria
della Regione e per soddisfare gli  interessi  meritevoli  di  tutela
relativi alla salvaguardia del  patrimonio  regionale  rispetto  alla
prevista estinzione della garanzia fideiussoria autorizzata ai  sensi
dell'art. 42 della legge regionale 27 dicembre  2005,  n.  70  (Legge
finanziaria per l'anno 2006), e ai sensi  dell'art.  67  della  legge
regionale 24 dicembre 2013,  n.  77  (Legge  finanziaria  per  l'anno
2014). 
  2. Ai fini di cui al comma 1 e' autorizzata  la  spesa  massima  di
euro 30.256.000,00, previa valutazione di congruita' dell'Agenzia del
demanio, cui  si  fa  fronte  nell'ambito  degli  stanziamenti  della
Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma
05 «Gestione dei beni demaniali e patrimoniali», Titolo 2  «Spese  in
conto capitale» del bilancio di  previsione  2019  -2021,  annualita'
2019. 
  3. Qualora l'acquisto degli immobili di cui al comma 1 non  dovesse
perfezionarsi, la Giunta regionale  provvedera'  al  pagamento  della
garanzia fideiussoria ed alla sollecita surrogazione nei diritti  del
creditore  ai  sensi  dell'art.  1949  del  codice  civile  (c.c.)  e
all'azione  di  regresso  contro  il  debitore  principale  ai  sensi
dell'art. 1950 del c.c. 
  4. Ai fini di cui al comma 3, e' autorizzata la  spesa  massima  di
euro 18.000.000,00, cui si fa fronte nell'ambito  degli  stanziamenti
della Missione 20  «Fondi  e  accantonamenti»,  Programma  03  «Altri
fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione  2019  -
2021, annualita' 2019.